Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11487 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24680/2014 proposto da:

PROVINCIA ROMA, in persona del Commissario Straordinario legale

rappresentante pro tempore Prefetto Dott. C.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA ALBANESE, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore Ing.

CO.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO

108, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LO RUSSO, rappresentato

e difeso dagli avvocati DOMENICO OCCAGNA, SILVIO SBRAGAGLIA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.S., V.G., D.N.D.,

D.N.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4122/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 396/2007, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale di Civitavecchia ha accolto la domanda di risarcimento proposta dagli eredi di V.M. nei confronti del Comune di Civitavecchia e della Provincia di Roma, per il danno subito ex art. 1590 c.c., dall’immobile di loro proprietà, destinato a scuola superiore e locato dapprima alla Provincia di Roma, quindi al Comune di Civitavecchia cui era poi subentrata ex lege la Provincia di Roma ed ha condannato entrambe le amministrazioni al pagamento di detto risarcimento, ciascuna in ragione del periodo di utilizzazione del bene immobiliare.

2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4122 del 18 luglio 2013, accogliendo l’appello incidentale del Comune ha parzialmente riformato tale decisione, condannando al risarcimento in favore degli eredi del V. la sola Provincia di Roma.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Città Metropolitana di Roma Capitale, sulla base di un unico motivo.

3.1. Resiste con controricorso il Comune di Civitavecchia. Gli eredi del signor V., intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio ex art. 380 bis, comma 1 del 15 febbraio 2017, in considerazione del fatto che la questione sollevata con l’unico motivo di ricorso è di particolare rilevanza con riferimento al subentro previsto ex art. 23/1996 e alle convenzione tra gli enti pubblici che regolano i rapporti e i termini conseguenti al trasferimento degli immobili, reputa il Collegio di rimettere la causa all’udienza pubblica presso la Terza Sezione ordinaria.

Tale rimessione del resto non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacchè nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui dell’art. 376 c.p.c., comma 1, dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il collegio non può essere vincolato – nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza – dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’art. 377 c.p.c., comma 1, u.p. (Cass. 5533/2017).

PQM

la Corte rimette il ricorso alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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