Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11486 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE S.G. s.r.l., in persona dell’amministratore unico,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giancola Biagio, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Simona Capriolo in Roma, via

Giuseppe Ferrari, n. 12;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.

Tamborini Maria Gabriella e Gemma Scalia, elettivamente domiciliato

nello studio di quest’ultima in Roma, viale delle Milizie, n. 19;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

Milano n. 3159 in data 10 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

pressate l’Avv. Gemma Scalia;

letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la Immobiliare S.G. s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di Euro 46.354,16, oltre acces-sori, per prestazioni di servizi (manutenzioni di vario genere, consulenze ecc.) resi a suo favore;

che il Condominio si è costituito, resistendo ed eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Monza;

che con sentenza in data 10 marzo 2010, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’eccezione del convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Monza, rilevando che “in base alla normativa a tutela del consumatore l’unico foro competente è quello in cui ha sede il consumatore” e che “non vi sono dubbi in merito al fatto che il condominio ed i singoli condomini rivestano la veste di consumatori”;

che l’Immobiliare ha impugnato questa sentenza con regolamento di competenza, sulla base di tre motivi;

che il Condominio ha depositato una memoria difensiva.

Considerato che con il primo motivo (omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), la società ricorrente si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare che l’amministratore del Condominio non aveva la legittimazione a resistere in giudizio, non avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dell’assemblea, e che quindi, in difetto di costituzione del rapporto processuale, l’eccezione di incompetenza territoriale doveva essere ritenuta come non proposta, non potendo essere rilevata d’ufficio;

che il motivo è inammissibile;

che la denuncia di un error in iudicando ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta con un vizio della motivazione e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata;

che il vizio prospettato attiene in realtà all’omesso rilievo da parte del giudice del merito del difetto di rituale costituzione in giudizio del Condominio, e concerne un error in procedendo, che avrebbe dovuto essere denunciato in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e 34, recante il Codice del consumo, e art. 38 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) si sostiene che il foro del consumatore, benchè esclusivo, sarebbe derogabile, essendo la presunzione di vessatorietà stabilita iuris tantum;

che la censura è inammissibile per genericità, essendo posta in astratto e senza indicare se in concreto la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 del Codice del consumo, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che la ricorrente rileva che, essendo il condominio equiparato al consumatore nella misura in cui lo siano i suoi partecipanti, nell’ipotesi in cui la maggioranza dei suoi partecipanti sia costituita da persone giuridiche, la predetta qualifica dovrebbe essere esclusa: e tale sarebbe la situazione nella specie, essendo l’INPDAP, persona giuridica, proprietario di oltre la metà delle unità immobiliari dell’edificio condominiale;

che il mezzo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, perchè non trascrive il contenuto del documento (verbale di assemblea) da cui emergerebbe la circostanza della proprietà in capo all’INPDAP di oltre la metà delle porzioni di piano di cui si compone il Condominio;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Monza;

che la regolamentazione delle spese è riservata al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Monza e rimette al merito la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del la Sezione Sesta – 2 civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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