Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11485 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sinatra Maurizio,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Valentino Gentile in

Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;

– ricorrente –

contro

G.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Aldo Fici,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Francesco Visco in

Roma, via Panaro, n. 25;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

G.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Fici Aldo,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Francesco Visco in

Roma, via Panaro, n. 25;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

V.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

223 in data 19 febbraio 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Valentino Gentile, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 223 in data 19 febbraio 2010, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha dichiarato legittimo il recesso di G.S. dal preliminare di vendita di immobile stipulato con F. V. in data 25 ottobre 1999, ed ha condannato il predetto V. al pagamento, in favore del G., della somma di Euro 103.290, oltre accessori.

La Corte territoriale ha rilevato i seguenti inadempimenti:

l’omesso trasferimento del possesso dell’immobile, dal momento che, a termini di contratto, il promittente venditore avrebbe dovuto immettere il promittente acquirente nel possesso dell’immobile a partire dal 31 dicembre 1999;

la mancata esecuzione delle opere edili che il V. si era obbligato a realizzare prima della traditio dell’immobile, opere consistenti nella chiusura delle numerose vetrine pertinenti ad esercizi commerciali ubicati nel piano terraneo del maggiore complesso edilizio denominato “Galleria Venuti”; l’omessa eliminazione delle servitù gravanti sull’immobile prima della vendita.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il V. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 aprile 2010, sulla base di un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico mezzo il ricorrente in via principale denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il ricorrente sostiene che, dall’esame del preliminare di vendita, non risulta alcun elemento volto a disvelare l’essenzialità del termine fissato per la traditio del possesso. Anche la chiusura delle vetrine non rivestiva alcuna saliente, rilevante e condizionante importanza economica nel contesto dei rispettivi interessi delle parti. Quanto,, infine, all’eliminazione delle servitù, essa avrebbe dovuto avvenire immediatamente prima della vendita definitiva. Il motivo appare inammissibile.

La Corte d’appello ha già preso in esame tanto il preliminare quanto l’accordo intervenuto tra le parti per la proroga della data prevista per la stipula del definitivo, ed ha ritenuto, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di cause, che gli inadempimenti del promittente venditore avevano una rilevante importanza nell’ambito della complessiva operazione economica posta in essere tra le parti.

Il motivo di ricorso non reca la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sarebbe incorso il giudice di merito, nè esplicita gli elementi di fatto che sarebbero stati ignorati ed illegittimamente espunti dal vaglio logico-giuridico.

L’intero mezzo è rivolto a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al convincimento della parte, finendo per sollecitare un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato e l’incidentale dichiarato assorbito;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale V.F. al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente G.S., liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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