Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11485 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6371-2005 proposto da:

P.O. (OMISSIS), V.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MONTE

OPPIO 28, presso L’UFF. LEGALE ORDINE PADRI CARMELITANI,

rappresentati e difesi dagli avvocati VENTIMIGLIA ANDREA, DI PRIMA

FILIPPO;

– ricorrenti –

contro

COND. (OMISSIS),

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore Avvocato S.L.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALESTRO 67, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MUSCUSO FAUSTO SALVATORE, SINDONA PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 agosto 2000 il Tribunale di Catania, adito dal condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) in quella città, respinse la domanda diretta ad ottenere la condanna di P.O. e V.I. alla demolizione di un corpo di fabbrica che avevano realizzato su una terrazza di loro proprietà esclusiva e al risarcimento dei danni, ma condannò i convenuti a eseguire i lavori necessari per uniformare il prospetto della nuova costruzione a quello dell’intero fabbricato.

Impugnata dal condominio, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 19 aprile 2004 ha accolto la domanda di riduzione in pristino proposta in primo grado dall’attore.

P.O. e V.I. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione P.O. e V. I. si dolgono del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, che avevano opposto alla domanda formulata nei loro confronti: secondo i ricorrenti la Corte d’appello ha erroneamente e ingiustificatamente escluso che il manufatto in questione fosse stato realizzato prima del (OMISSIS), dando rilievo alla circostanza che era stato intonacato solo fino a una certa altezza; ciò invece era dovuto a un’iniziativa dell’amministratore del condominio, il quale nel (OMISSIS), in occasione del rifacimento della facciata dell’intero stabile, aveva disposto che L’impresa incaricata non provvedesse al rivestimento di quel corpo di fabbrica; esso in realtà era stato costruito più di venti anni prima dell’inizio della causa, come risultava dalla domanda di “condono edilizio” presentata nel (OMISSIS).

La censura va disattesa, poichè si verte in tema di accertamenti di fatto e valutazioni di merito, sindacabili in questa sede soltanto sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poichè il giudice di secondo grado ha adeguatamente dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, richiamando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, dalle quali era emerso non soltanto che “il recentissimo intonaco non arriva a coprire tutta la superficie esterna verticale del casotto”, ma anche che “i blocchi di cls sono nuovi così come lo è la gronda sul lato strada” e “la malta (è) di nuova fattura”; ha altresì osservato, alla luce di queste constatazioni, che “del tutto inattendibili sono le risultanze della domanda di concessione in sanatoria presentata dal P.”, smentite anche dal contenuto del rogito del (OMISSIS), con il quale era stato acquistato l’appartamento poi ampliato.

Con lo stesso primo motivo di ricorso P.O. e V.I. lamentano che la Corte d’appello ha “completamente omesso di motivare e pronunziare” sul punto della non ravvisabilità nella specie di un effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, già menomato da altre precedenti superfetazioni.

Neppure questa doglianza può essere accolta, in quanto i ricorrenti, nell’affermare che la questione era stata “già sollevata in primo grado e reiterata in appello”, non hanno però precisato – come era loro onere: v., per tutte, Cass. 3 marzo 2009 n. 5070 – in quali atti l’avessero prospettata, in modo da porre questa Corte in grado di verificare la sussistenza dell’omissione addebitata al giudice a quo.

Per la stessa ragione va respinto il secondo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene – senza precisare se e come la deduzione fosse stata svolta in sede di merito – che il “casotto” è visibile soltanto in parte dall’esterno, sicchè incongruamente ne è stata disposta la rimozione integrale.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA