Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11485 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/05/2017),  n. 11485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4372-2015 proposto da:

P.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERFRANCESCO RINA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA SANTA MARIA GALATEA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2536/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che I.S., in qualità di legale rappresentante e amministratore della Parrocchia di Santa Maria di Galatea, intimò in data 19/5/2009 a P.M. sfratto per finita locazione alla data del 30/6/2010 di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), individuato nel N.C.T. di detto Comune al n.ro (OMISSIS), stipulato con P.V., dante causa dell’intimato, in data 1/7/1998, a scadenza 30/6/2004 e successivamente rinnovato per altri sei anni;

rilevato che l’intimato eccepì la novazione del contratto avendo ampliato, il 10 gennaio 2005, l’oggetto del godimento esteso ad altra particella contigua con maggiorazione di canone, sì che almeno in parte qua l’affitto non era scaduto;

rilevato che la C.A. di Napoli con sentenza 19 giugno 2014 ha confermato la sentenza di primo grado non ravvisando nella scrittura del gennaio 2005 un nuovo contratto, sì che la durata era quella iniziale;

rilevato che il P.G., in relazione al secondo motivo di ricorso con cui il P. denuncia la violazione del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per errata e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 per non avere la C.A. pronunciato la nullità del contratto di locazione del gennaio 2005 non registrato, con conseguente inammissibilità dell’intimazione di sfratto per morosità, nel richiamare i precedenti di questa Sezione (Cass. 132 e 20369 del 2016) secondo cui la precitata norma non si applica ai contratti di affitto di fondi rustici, ha ritenuto che ad analoga conclusione non può pervenirsi per i contratti di locazione ad uso diverso aventi ad oggetto immobili iscritti nel C.T. stante la perentorietà della norma tributaria, la cui violazione determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.;

visto che con ordinanza n. 16604 del 2016 questa Sezione ha già rimesso alle Sezioni Unite la questione sull’ omogeneità dell’interpretazione dei principi affermati con sentenza 17/9/2015, n. 18213 a tutti “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati” in quanto positivizzazione di un “principio generale di cui è sostanziale conferma nel dictum dello stesso giudice delle leggi (Corte cost. 420 del 2007), dovendosi escludere la tutela giurisdizionale di obblighi privati in violazione di obblighi tributari che afferiscono ad interessi ben più generali, il cui rispetto, da parte di tutti consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell’interesse superiore dell’intera collettività” (così Cass., Sez. Un., 17/9/2015, n. 18213);

poichè le Sezioni Unite hanno già deliberato sulla predetta questione.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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