Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11484 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.I.A. s.n.c., di P.D., in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Ugo Della Monica,

elettivamente domiciliata nello studio del dott. Bruno De Ciccio in

Roma, via Ottaviano, n. 73;

– ricorrente –

contro

FATTORIA NATURA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n.

66 in data 18 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Ugo della Monica;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La s.n.c. S.M.I.A. ha convenuto in giudizio la s.r.l.

Fattoria Natura Viva per sentire dichiarare la nullità di un contratto di compravendita di un immobile, da essa venduto alla convenuta, in quanto integrante una lottizzazione abusiva.

Nella resistenza della convenuta, l’adito Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del contratto e condannando la società convenuta alla restituzione dell’immobile in favore dell’attrice; ed ha rigettato ogni altra domanda, assumendo, in particolare, la mancata proposizione della domanda relativa alla restituzione del prezzo.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n, 66 del 18 gennaio 2010, ha accolto il gravame della s.r.l. Fattoria Natura Viva limitatamente alla domanda di restituzione del prezzo e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la s.n.c. S.M.I.A. alla restituzione della somma di Euro 154.937,07, oltre interessi legali, da calcolarsi dalla domanda sino all’effettivo pagamento.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.n.c. S.M.I.A. in liquidazione ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 aprile 2010, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico mezzo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 cod. proc. eiv., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, lamentando che la Corte d’appello abbia pronunciato la restituzione del prezzo in favore della società acquirente, pur non essendo questa domanda stata proposta in primo grado, ma avanzata per la prima volta soltanto in appello. La censura è infondata.

E’ esatto che, in materia contrattuale, pur essendo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2009, n. 2562).

Sennonchè, occorre considerare che – per pacifica giurisprudenza (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 17 febbraio 2006, n. 3566) – non costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’accoglimento, anche d’ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla causa petendi, non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Ed è appunto questa la situazione che si è verificata nella specie, giacchè la convenuta s.r.l. Fattoria Natura Viva ha ritualmente proposto, in primo grado, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno contrattuale, chiedendo il pagamento della somma di lire un miliardo e cinquecento milioni, risultante dalla sommatoria delle seguenti voci: valore attuale dell’immobile o importo versato allora più interessi e rivalutazione monetaria più l’incremento di valore per le opere realizzate nel corso degli anni; danno morale; pagamento di tutte le tasse pagate nel corso degli anni; risarcimento danni. La restituzione del prezzo è da intendersi contenuta nel thema decidendum, giacchè una delle voci della domanda risarcitoria, avanzata in via riconvenzionale, era rappresentata proprio dall’importo in allora versato a titolo di corrispettivo per l’acquisto dell’immobile. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 376, art. 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio osserva, preliminarmente, che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla s.n.c. S.M.I.A., asseritamente “rappresentata e difesa giusta procurai in atti dall’Avv. Ugo della Monica del foro di Salerno”;

che, in realtà, nessun mandato risulta apposto a margine o in calce al ricorso o a questo allegato, nè consta che la procura speciale sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

che, pertanto, mancando in atti la prova del conferimento della necessaria procura speciale – rilasciata nella forme di legge dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso -, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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