Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11483 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.E.;

– ricorrente –

per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Milano

in data 14 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

I.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il provvedimento in data 14 gennaio 2010 con il quale la Corte d’appello di Milano ha respinto l’atto di “riproposizione di appello-citazione” contenente: istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 11076/06 del Tribunale di Milano; istanza di revoca del provvedimento collegiale emesso dalla stessa Corte di Milano il 29 ottobre 2009, recante il rigetto del ricorso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; istanza di riproposizione sia dell’appello avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Milano sia di ammissione al patrocinio a spese dell’erario.

Il ricorso per cassazione non è stato notificato ad alcuno.

Il ricorso è inammissibile per una duplicità di concorrenti ragioni: perchè non notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo eventuale accoglimento; e perchè redatto personalmente dall’interessato e non sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori munito di procura speciale.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta-2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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