Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11483 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4182-2005 proposto da:

Z.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRISI LUCIANO;

– ricorrente –

contro

V.A. (OMISSIS), V.G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, CIRC.NE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI BARBARA, rappresentate e

difese dagli avvocati SCODELLARI FRANCESCO, BRACESCO ALBERTO, DALFINI

GIULIANO, PROCACCI CONCETTA, GATTI MARCELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1774/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato PICCINI BARBARA con delega dell’avvocato DALFINI

depositata in udienza, difensore delle controricorrenti,che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13.12.1997 V.A.M. e G.M., esponendo di essere comproprietarie di un immobile in (OMISSIS), lamentavano che Z.L. aveva illegittimamente installato due condizionatori appoggiandoli al muro esterno di loro esclusiva proprietà e creato una porta finestra che si affacciava sul loro cortile, e la convenivano davanti al Tribunale di Verona per la rimozione ed i danni.

Controparte resisteva e con sentenza n. 2162/2000 il Tribunale ordinava la rimozione dei condizionatori, liquidava i danni in L. 380.000 e rigettava la domanda relativa alla porta finestra.

Proponeva appello la Z., resistevano le V. e la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1774/04, respingeva l’appello con condanna alle spese, osservando che il primo giudice aveva correttamente richiamato l’art. 880 c.c. rilevando che, trattandosi di muro di divisione tra edifici, esso si presumeva comune sino alla sua sommità ed, in caso di altezze diseguali, fino al punto in cui uno degli edifici cominciava ad essere più alto, ritenendo irrilevante l’anteriorità della costruzione dell’appellante e provati i danni.

Ricorre la Z. con tre motivi, resistono le V..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce insufficiente motivazione riportando il primo motivo di appello (circa la deduzione che, anche volendo ammettere che solo la parte inferiore del muro è comune e la superiore di proprietà V., occorre individuare il punto esatto in cui sono state infisse le staffe) e la risposta della Corte di appello circa la collocazione in appoggio sulla parte di muro dipinta in verde.

Si deduce che la prevedibile eccezione che si tratti di vizio revocatorio può essere prevenuta osservando che la questione della individuazione del punto in cui sono inserite le staffe aveva costituito il punto principale della controversia.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 880 c.c. ed insufficiente motivazione riportando sempre il primo motivo di appello, ribadendo la contestazione della comunione del muro che insiste interamente sulla proprietà della ricorrente.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 116 c.p.c. ed insufficiente motivazione perchè, col secondo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado per aver ricollegato la presenza di fessurazioni e crepe alla infissione delle staffe e si riporta la risposta della Corte di appello.

Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza di appello ha dedotto che correttamente il primo giudice aveva richiamato l’art. 880 c.c. rilevando che, trattandosi di muro di divisione, si presume comune sino alla sommità, ed in caso di altezze diseguali fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto ed ha ritenuto che l’anteriorità della costruzione dell’appellante fosse irrilevante al fine di pervenire ad una diversa conclusione in merito alla comunione del muro, posto che la presunzione “opera solo per la parte di muro esistente tra l’immobile V. ed il corpo principale dell’immobile Z. e alla parte di muro corrispondente ai manufatti abbattuti, fino alla sommità del muro che delimitava le due zone (mantenuta dalla Z.) indipendentemente dall’anteriorità dell’una o dell’altra delle due costruzioni separate”.

Il condizionatore era stato collocato in appoggio sulla parte di muro dipinta in verde di proprietà esclusiva delle appellate e correttamente il primo giudice aveva valutato la riconducibilità delle fessurazioni e crepe alla infissione delle staffe richiamando due testimonianze.

Di fronte a questa motivazione la prima censura, pur consapevole del rischio di invocare un errore revocatorio, fa leva sulla necessità dell’esame delle fotografie, sollecitando un accertamento in fatto precluso in sede di legittimità, donde il rigetto del mezzo.

Meritano, invece, accoglimento le altre censure.

Rispetto alla deduzione della odierna ricorrente che il muro non fosse originariamente comune ma di esclusiva proprietà in base ad atti e documenti, la Corte di appello, anzicchè esaminare tale deduzione, eventualmente rigettandola perchè infondata, ha statuito che la presunzione di comunione opera sino alla sommità ed, in caso di altezze diseguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

In ordine ai danni ed al nesso eziologico tra fessurazioni ed infissione delle staffe, la Corte di appello ha fatto riferimento a testimonianze che indirettamente ne comprovavano la riconducibilità all’intervento eseguito dall’appellante, citando la figlia di una delle attrici, che aveva constatato la presenza di crepe che procedevano verticalmente in conseguenza dei lavori di installazione, ed altro teste che aveva redatto un preventivo e constatato crepe sulla parete del bagno e della cucina, senza alcun riferimento all’intervento di cui sopra, donde la genericità della relativa affermazione.

In definitiva va rigettato il primo motivo, con accoglimento delle restanti censure, cassazione sul punto della decisione e rinvio per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per un nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Venezia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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