Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11483 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13429-2016 proposto da:
D.C.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMINO LO CONTE,
rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO CIFUNI;
– ricorrente –
contro
DI.CU.MI., DI.CU.AN., DI.CU.AN.LU.,
DI.CU.BI., DI.CU.CO.DA., DI.CU.OR.,
DI.CU.IM.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 220/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– D.C.M.M. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che dispose la divisione tra gli eredi dei beni appartenuti in vita al defunto Di.Cu.Fr.Pa.;
– gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale escluso che le somme di cui ai libretti di deposito fossero di esclusiva proprietà del de cuius, pur essendo i libretti cointestati alla di lui moglie) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della C. T. U. nonostante che il consulente avesse valutato solo dall’esterno gli immobili facenti parte del donatum, non consentendo così alle parti di interloquire sull’attribuzione del valore) è inammissibile, in quanto non tiene contro della ratio decidendi della sentenza impugnata (la Corte di Appello ha spiegato che il C.T.U. non ha ispezionato solo gli immobili non più in proprietà dei rispettivi beneficiari) e non avendo la ricorrente indicato la norma processuale dalla cui violazione scaturirebbe – a suo dire – la pretesa nullità per mancata ispezione dei beni, risolvendosi gli altri profili della censura (erronea valutazione di beni, esclusione di un monolocale dal novero dei beni relitti) in critiche di merito improponibili in sede di legittimità (avendo peraltro la Corte territoriale puntualmente e congruamente motivato in ordine a tali profili);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017