Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11482 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 30/04/2021), n.11482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15181-2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO SIMEONE, GABRIELLA

ROMANO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE TAGLIALATELA;

– controricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 464/2018 R.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.L. ricorre per la cassazione della ordinanza n. 3182/2018 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in cancelleria il 12 novembre 2018 e non notificata, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso Società Generali Italia S.p.A.

La ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Generali Assicurazioni S.p.A., nella qualità di impresa designata per il FGVS per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale causato da un veicolo non identificato che la investiva con una Opel, mentre lei era alla guida del suo scooter. L’auto investitrice non veniva identificata neppure a seguito delle indagini eseguite dalle autorità, a cui era stato denunciato l’accaduto.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13602/2017, rigettava la domanda attorea con la seguente motivazione: “dall’esame del materiale istruttorio raccolto non può dirsi raggiunta la piena prova e pertanto non può ritenersi dimostrata l’impossibilità per l’attrice di identificare il veicolo danneggiante ed anche in realtà la effettiva responsabilità del conducente dell’Opel Tigra”. Il Giudice, in particolare, riteneva le dichiarazioni dei testi escussi contraddittorie e tali da non permettere “di giungere ad una serena conclusione circa l’effettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore”.

La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava inammissibile il gravame, ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo che l’appello proposto non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto e che l’iter logico della decisione di primo grado fosse corretto.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

La ricorrente sostiene che il giudice ha omesso di valutare più fatti decisivi, di natura indiziaria – le dichiarazioni rese dai testi, la denuncia-querela, la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, come riscontrata dal CTU, la scheda del 118 – che avrebbero portato ad un errore motivazionale; avrebbe altresì escluso l’attendibilità dei testimoni con una spiegazione – “perchè hanno dichiarato circostanze evidentemente non veritiere per lo meno in relazione alla condotta dell’investitore” – giudicata immotivata ed incoerente, frutto di “una illazione, non potendosi sapere da quale atto, fatto o indizio il giudice abbia dedotto che i testimoni non erano sinceri”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per nullità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo la Corte d’Appello affermato che non risultava verosimile che, nonostante la presenza fisica del conducente dell’auto investitrice sia all’arrivo del personale del 118 sia in ospedale, nè la danneggiata nè i presenti ne avessero acquisito i dati anagrafici, non considerando che, al fine della nascita dell’obbligazione a carico dell’impresa designata, non è rilevante accertare se il responsabile sia fuggito, ma solo se il veicolo non sia stato identificato e se vi sia stata condotta negligente da parte della vittima, nè che, se la vittima fosse venuta in possesso dei dai anagrafici conducente, avrebbe agito in giudizio direttamente nei confronti della propria impresa di assicurazioni o contro le Generali se fosse risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere disatteso il principio Eurounitario e costituzionale che vuole che la disciplina della responsabilità civile automobilistica sia improntata alla maggiore tutela possibile della vittima.

4. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è proposto solo avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello. Detta ordinanza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e all’art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. Sez. Un. 02/02/2016, n. 1914; Cass. 26/09/2018 n. 23151).

Non sono, invece, deducibili nè errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nè vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 21/08/2018, n. 20861; Cass. 22/02/2018, n. 4308; Cass. 09/12/2019, n. 32021)

5. Il ricorso risulta, dunque, inammissibile con riferimento ai motivi numero uno e numero tre.

6. Il motivo numero due è da dichiararsi, a sua volta, inammissibile perchè, dietro la denuncia di errori motivazionali, si cela una inaccoglibile richiesta di diversa valutazione delle prove, risultando la scelta della Corte territoriale adeguatamente supportata da argomentazioni intellegibili e logiche sia in fatto che in diritto.

7. Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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