Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11482 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13237/2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 20,

presso lo STUDIO LEGALE CARPINO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCELLO DI MATTEO, TULLIO MAUTONE;

– ricorrente –

contro

L.I., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO DI VIETRI;

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE ANTONIO BARBATO;

– controricorrenti –

contro

T.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 169/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– C.N. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dispose lo scioglimento della società esistente tra il predetto e i suoi fratelli C.M. e C.A. e la divisione dei beni tra gli stessi;

– C.M. e L.I. hanno resistito con controricorso;

– C.A. ha resistito con separato controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto da C.A. per mancata censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado da individuarsi nel rilievo della genericità della domanda per mancata indicazione dei beni da dividere) è manifestamente infondato, in quanto legittimamente il giudice di appello ha ritenuto che i beni da dividere fossero stati indicati dal condividente mediante la produzione dei titoli di provenienza degli immobili, produzione ammissibile anche in appello in forza del testo dell’art. 345 c.p.c., vigente ratione temporis (trattandosi di giudizio ante riforma del 1990), dovendosi peraltro considerare che l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 5876 del 11/03/2011);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale disposto la C.T.U. senza che l’attore avesse indicato i beni da dividere) è manifestamente infondato, in quanto la nomina di consulenti tecnici rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione (Cass., Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007), essendo stata peraltro la consulenza tecnica disposta a seguito dello smarrimento di quella esperita in primo grado ed essendosi la stessa svolta nel contraddittorio con le parti, di modo che deve escludersi alcuna lesione del diritto di difesa (nè il ricorrente ha dedotto alcun concreto pregiudizio con riferimento ai principi regolatori del giusto processo);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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