Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11481 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 30/04/2021), n.11481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35769-2018 proposto da:

S.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MAZZA;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE,

54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONARCA, rappresentato

e difeso da se stesso;

– controricorrente –

contro

MILLENNIUM COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8416/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 3 febbraio 2011, S.R.M. esponeva di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS) evocando in giudizio, davanti al Giudice di pace di Portici, A.G., proprietario dell’immobile sovrastante, per sentir accertare la causa delle infiltrazioni di acqua provenienti da tale appartamento, con condanna del convenuto al pagamento delle somme necessarie per la riparazione dei danni. Si costituiva il convenuto eccependo l’incompetenza per materia del Giudice di pace, il difetto di legittimazione attiva, l’infondatezza della pretesa e chiedeva di chiamare in causa le imprese appaltatrici dei lavori;

il Giudice di pace, con sentenza del 5 febbraio 2014, accoglieva la domanda dell’attore e rigettava quella di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della S.r.l. Millenium Costruzioni;

avverso tale decisione proponeva appello Gennaro A., davanti al Tribunale di Napoli. Si costituiva S.R.M. che insisteva per il rigetto della impugnazione;

il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2018, accoglieva il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione attiva, attesa la mancanza degli atti del fascicolo di primo grado dell’attore e per il conseguente difetto di prova del diritto di proprietà del locale danneggiato;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.R.M. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso A.G., che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 165,166,169 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice di appello avrebbe violato il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 28 settembre 2018 n. 23455 secondo cui la perentorietà del termine di deposito del fascicolo di parte stabilita dall’art. 169 c.p.c., comma 2, non opererebbe una volta che il procedimento “trasmigri in appello”. Sussisterebbe pertanto, una mera irregolarità, che consentiva, nel dubbio, la rimessione della causa sul ruolo;

con il secondo motivo si lamenta la violazione l’art. 115 c.p.c., e l’omessa valutazione di elementi decisivi circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il Tribunale di Napoli avrebbe violato la norma che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati specificamente dalla parte costituita. Nel caso di specie, A.G. non aveva sollevato l’eccezione di carenza di titolarità del diritto fatto valere dall’odierno ricorrente affermando, al contrario, che dalla documentazione esibita emergeva che, alla data dell’evento dannoso, l’attore era proprietario di 1/3 dell’immobile ed era divenuto pieno proprietario nelle more del giudizio;

con il terzo motivo si deduce l’omesso esame da parte del giudice di appello della sentenza di primo grado e della consulenza d’ufficio nella parte in cui accertano la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente e ciò con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, il consulente d’ufficio avrebbe accertato che l’odierno ricorrente, era il legittimo proprietario dell’immobile. Pertanto, il Tribunale avrebbe potuto rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito del fascicolo di parte;

appare preliminare l’esame del terzo motivo, atteso che, dalle risultanze processuali, ritualmente richiamate dal ricorrente nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, emerge che lo S., al momento della instaurazione del giudizio, era comproprietario dell’immobile e ciò è sufficiente per affermarne la legittimazione attiva;

a riguardo va precisato che nella sentenza impugnata nel riportare i motivi d’appello di A.G., il Tribunale, con riferimento al secondo motivo avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva, rilevava che l’appellante aveva dedotto che l’attore non avrebbe dimostrato di essere proprietario del locale commerciale danneggiato e “eccepiva infatti che dei documenti depositati l’attore risultava proprietario solo di 1/3 del locale e quindi chiedeva disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ovvero di ridurre il risarcimento alla sua quota di 1/3”;

pertanto, la rilevanza della mancanza del fascicolo di primo grado al momento della decisione di appello, va valutata tenendo conto dell’orientamento di legittimità che ritiene legittimato attivamente, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile, anche il comproprietario, cioè colui che (come nel caso di specie) risulti proprietario solo di una quota dell’immobile (in tal senso Cass. 14 novembre 2019 n. 29506);

nello stesso modo questa Corte ha escluso che, nel caso in esame ricorra l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ritenendo conseguentemente rituale l’esame nel merito della domanda e l’eventuale risarcimento del danno;

la misura di tale risarcimento dovrà essere pari alla quota di proprietà nel caso cui il giudice di merito qualifichi la domanda come azione personale “considerata emancipata dal diritto di proprietà, mentre riguarderà l’intero nel caso di azione risarcitoria a tutela del diritto di proprietà, partecipe, come tale, della natura reale di esso”;

va data continuità al principio secondo cui in materia di comunione nei diritti reali, l’azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene “pro indiviso” per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l’attore abbia agito nell’interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della “rappresentanza reciproca”, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d’una “legittimazione sostitutiva” (la già citata, Cass. Sez. 3 n. 29506 del 14/11/2019, Rv. 655832 – 02);

il principio secondo cui al singolo comproprietario compete la legittimazione attiva anche relativamente alle azioni risarcitorie nei confronti dell’autore dell’illecito corrisponde ad un condiviso indirizzo giurisprudenziale. La giurisprudenza è, infatti, pacifica sul punto, tant’è che ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell’intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata (si veda, Cass. 14/05/1979 n. 2800; Cass. 28/4/1993, n. 5000; Cass. 16/07/1994, n. 6699; Cass. 28/08/1998 n. 8546; Cass. 22/10/1999 n. 10478; Cass. 28/06/2001 n. 8842; Cass. 15/07/2002, n. 10219);

la legittimazione risiede sul presupposto dell’esistenza di un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell’interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali (così Cass. 27/03/1980, n. 2035), in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi (Cass. 19/05/2003, n. 7827);

è immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza (Cass. 16/04/2013, n. 9158) riferito alla tutela di un interesse comune, che appartiene indifferenziatamente anche ai restanti contitolari del diritto;

in definitiva, risultando pacifico che l’odierno ricorrente era quanto meno – comproprietario nella misura di 1/3 dell’immobile al momento della instaurazione della controversia (deducendo di essere divenuto nelle more del giudizio proprietario esclusivo del bene), anche il secondo motivo (fondato sulla non contestazione della comproprietà del bene in capo all’odierno ricorrente), deve trovare accoglimento;

con l’ulteriore conseguenza che risultano assorbite le questioni processuali poste a fondamento del primo motivo;

ne consegue che devono trovare accoglimento il secondo e il terzo motivo, mentre è assorbito il primo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare con la quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, il giudice di secondo grado non ha preso in esame la domanda di risarcimento del danno. Di tale questione dovrà occuparsi il giudice di rinvio nei termini indicati in premessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie secondo e terzo motivo; assorbito il primo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per e spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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