Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11481 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.R. (OMISSIS), in qualità di legale

rappresentante di Lidi Italia Srl, e LIDL ITALIA SRL (OMISSIS),

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CAPELLI FAUSTO, MASSUMILIANO VALCADA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE

EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PULIATTI GAETANO, OPPI DANIELA, giusta deliberazione della G.R.N. 927

del 5 luglio 2010 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2009 del TRIBUNALE di FERRARA

dell’8/07/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Capelli Fausto, difensore dei A ricorrenti che

insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Manzi Federica, (delega avvocato Emanuele

Coglitore), difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 23.2.11 il consigliere designato per l’esame preliminare riferiva e proponeva quanto segue:

“rilevato: che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ha rigettato l’opposizione della società in epigrafe e del suo legale rappresentante, avverso un’ordinanza – ingiunzione, irrogante una sanzione pecuniaria, per la ritenuta violazione, nell’esposizione in vendita di confezioni alimentari, delle prescrizioni di cui ai titoli 2^ e 6^ dell’all. al Reg. CEE n. 2377 del 1999, essenzialmente ritenendo: a) che il processo verbale, richiamato dal provvedimento sanzionatorio, contenesse l’analitica contestazione dei profili di difformità, rispetto alle prescrizioni normative, in concreto riscontrati; b) che il richiamo sic et simplicier al suddetto regolamento, e non anche a quello n. 2200 del 1996 da esso richiamato, e l’omessa menzione dell’allegato (in cui erano in realtà contenuti i titoli suddetti), non avesse inficiato la contestazione, sia perchè l’indicazione dei titoli costituiva elemento sufficiente per individuare il regolamento applicato, di cui l’allegato costituiva parte integrante e dal quale era, per relationem, reso conoscibile quello richiamato, sia perchè nel corso del procedimento sanzionatorio amministrativo la contestazione era stata formulata nei suoi corretti termini normativi, in una nota indirizzata al legale degli opponenti; c) che infine il legale rappresentante della società dovesse considerarsi responsabile dell’illecito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità;

ritenuto che i tre motivi di ricorso si palesano tutti infondati, per le seguenti rispettive considerazioni: 1) non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18, avendo il giudice di appello dato alto che nel verbale, atto noto alla parte, in quanto redatto in contraddittorio con un suo preposto ed integrante, per relationem, la motivazione dell’ordinanza appostavano stati analiticamente indicati i profili di violazione, attinenti alle indicazioni esterne delle confezioni ed alla qualità dei relativi prodotti (asparagi) esposti in vendita, così attenendosi al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo della motivazione del provvedimento sanzionatorio può essere soddisfatto dal richiamo all’atto di contestazione che l’ha preceduto, il motivo pertanto si risolve in una censura in fatto, peraltro anche difettante di autosufficienza, laddove contesta l’analiticità del verbale, accertata dal giudice di merito, senza riportarne il contenuto, così come in fatto è la doglianza attinente alle “circostanze” dell’illecito, avendo il giudice accertato che le confezioni irregolari (poco o punto rileva se tutta la “partita”) erano esposte in vendita; 2) il secondo motivo, con il quale si censura, per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e difetto di motivazione, l’ordinanza – ingiunzione confermata dal giudice, e quindi la relativa decisione, risulta ripetitivo del precedente, quanto alla doglianza di mancata indicazione dell’elemento aggettivo dell’illecito, e manifestamente infondato, quanto al profilo relativo all’indicazione delle norme violate, considerato che, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, il giudice ha dato alto che nel corso del procedimento sanzionatorio, prima dunque dell’emissione dell’ordinanza – ingiunzione, erano stati notificali gli esatti estremi normativi dell’illecito, con comunicazione diretta al legale cui gli opponenti avevano affidato la loro difesa, così salvaguardando le relative garanzie e quelle del contraddittorio; 3) inammissibile è, infine, il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata assoluzione dall’addebito del legale rappresentante della società, per difetto di elemento psicologico, non risultando dalla sentenza impugnatale dalla narrativa del ricorso, che fosse stato al riguardo dedotto alcuno specifico motivo di opposizione atto a superare la presunzione di responsabilità personale, quanto meno a titolo di colpa, del medesimo, connessa alla rappresentanza organica, al riguardo deducendo di aver adottato misure organizzative o impartito specifiche direttive atte ad evitare l’inosservanza, nei vari punti di vendita, delle disposizioni poi risultate in concreto violate.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso”.

Premesso quanto precede, esaminata la memoria depositata per i ricorrenti, senti ti i difensori delle parti ed il P.G., che ha concluso in conformità alla riportata rei azione, ritiene il collegio che quest’ultima debba essere condivisa e recepita, per quanto attiene all’evidenziata infondatezza dei primi due motivi, mentre, con riferimento al terzo e limitatamente alla posizione del ricorrente K., si impongano diverse conclusioni.

I rilievi esposti nella memoria, a sostegno dei primi due motivi, con i quali essenzialmente si insiste sulla genericità del verbale di contestazione e, di riflesso, sulla indeterminatezza e mancanza di motivazione dell’ordinanza – ingiunzione, che lo aveva richiamato, ponendosi in contrasto con l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di appello (che ha invece dato atto, a pag. 511 cpv., u.p., “dell’analitica descrizione dei profili di difformità accertati …”), si risolvono in palesi censure in fatto, non proponibili in sede di legittimità (atteso che l’esame del contenuto degli atti del procedimento amministrativo compete al solo giudice di merito e non anche a questa Corte), difettando, peraltro, di autosufficienza, non riportando il contenuto testuale degli atti in questione, che si assumono malamente valutati dal giudice a quo, così non consentendo di cogliere eventuali vizi dell’accertamento di validità del provvedimento. Quanto alla necessità di adeguato contraddittorio ed all’assunta tardività della contestazione degli estremi normativi della violazione, è sufficiente osservare come nel corso del procedimento amministrativo, avviato dalla redazione di un verbale redatto in presenza di un preposto della, società, quest’ultima ed il legale rappresentante della stessa abbiano avuto modo di interloquire, tramite un legale di fiducia, al quale, come pur si ammette, furono chiariti i suddetti estremi.

Nessuna nullità può, conclusivamente configurarsi, dell’ordinanza – ingiunzione opposta, anche alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1786/10), secondo cui la successiva piena cognizione del giudice dell’opposizione, che investe il rapporto e non l’atto impugnato in sè considerato, ha assicurato alle parti ogni garanzia di contraddittorio e difesa in ordine all’addebito contestato.

Ammissibile e fondato, invece, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, quanto alla posizione personale del legale rappresentante della suddetta società.

Contrariamente a quanto ritenuto dal relatore, la mancanza di responsabilità per difetto di elemento psicologico del suddetto era stata dedotta con l’ultimo motivo del ricorso oppositivo e ribadita, ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta; quindi non sussiste la ritenuta novità della censura.

La stessa inoltre, deve ritenersi fondata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile nella fattispecie in esame, concretatasi nella esposizione in vendita (non produzione o immissione generalizzata nel circuito commerciale), di alcune confezioni alimentari senza l’indicazione dei prescritti dati identificativi (provenienza, qualità, quantità et similia) del prodotto, in uno dei numerosi punti di vendita (diffusi su tutto il territorio nazionale) facenti capo alla società opponente, alcuna omissione, di direttive o di controlli, imputabile al legale rappresentante della predetta, rendendosi nella specie applicabile, per l’analogia delle rispettive vicende esaminate, il condivisibile principio affermato da questa Corte in sede penale, secondo cui “in tutti i casi in cui l’apparato produttivo di una società di notevoli dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità per l’osservanza delle disposizioni, sanzionate penalmente, poste a carico della società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale interessata, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile, senza perciò esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio in cui si è verificato il fatto incriminato; (v.

Cass. 3^ pen., 6.3.03 n. 19462, in tema di responsabilità per una contravvenzione in materia di sostanze alimentari, accertata nell’ambito di uno dei numerosi “autogrill” gestiti da una società;

principio sostanzialmente conforme a quelli in precedenza affermati da Cass. 17.2.00, Murgioni, e 26.2.98, Caron).

Il recepimento del suesposto principio comporta, pertanto, il parziale accoglimento del terzo motivo, con conseguenti cassazione della sentenza impugnata in parte de qua e diretta pronunzia assolutoria nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. (non necessitando altri accertamenti di fatto), quanto al K., nei cui confronti va annullata l’opposta ordinanza -ingiunzione.

Di tale pronunzia non può tuttavia giovarsi la società, legalmente rappresentata dal suddetto, che, in quanto solidalmente responsabile ex L. n. 689 del 1981, art. 6, con il preposto alla struttura di vendita, autore materiale dell’illecito (di cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi), è tenuta comunque a risponderne, a nulla rilevando che in concreto non sia stato possibile l’individuazione di tale persona fisica (v., tra le altre, Cass. civ. nn. 172/97, 6188/05, 27799/05, 24573/06, 11643/10), considerato che la ratio del suddetto principio di solidarietà non è tanto quella di far fronte ad eventuali situazioni d’insolvenza del trasgressore, quanto invece quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie nei casi in cui, per mancanza di identificazione dell’autore materiale o per altre ragioni che non consentano di procedere nei confronti dello stesso, sia invece identificabile il diverso soggetto per conto o nell’interesse del quale il predetto abbia agito, tenuto dunque a rispondere ai sensi del cit. art. 6 (in tal senso v. l’ultima delle citate sentenze).

Si ritiene infine giusta, tenuto conto della particolarità delle questioni, dell’esito finale del giudizio, della sostanziale comunanza di interessi e linea difensiva dei ricorrenti, la compensazione integrale delle spese dell’intero processo, sia nelle fasi di merito sia in quella di legittimità, tra le parti dello stesso.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, nonchè, limitatamente alla posizione della ricorrente società, il terzo, accoglie quest’ultimo motivo, quanto alla posizione del ricorrente K.R., e per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla stessa e, pronunziando nel merito, accoglie l’opposizione del suddetto, annullando l’ordinanza – ingiunzione opposta nei confronti del medesimo.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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