Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11481 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3784-2005 proposto da:

A.M. (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR

221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati MARIA RALLI, VEZZOSI FABIO;

– ricorrente –

contro

C.R., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MESTROVICH PAOLO;

R.G., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MESTROVICH PAOLO;

– controricorrenti –

e contro

B.L. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), F.D. (OMISSIS), B.

G. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 7716-2005 proposto da:

B.L., (OMISSIS), BE.GI.

(OMISSIS), G.G. (OMISSIS), F.

D., (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato IERADI ANTONIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREN MAURO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

A.M., BA.VA., R.G., C.

R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

04/01/2005; R.G. 1112/04 (val. Giurisd.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato VEZZOSI Fabio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati, deposita nota spese;

udito l’Avvocato IERADI Antonio, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbito il ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso ex art. 669-duedecies c.p.c. promosso da B. + altri contro Ba.Va. e A.M., il giudice del Tribunale di Venezia, delegato all’attuazione del provvedimento cautelare, avente ad oggetto la ricucitura di una parete dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti, con decreto 17.12.02 dispose che l’attuazione del provvedimento cautelare avvenisse a mezzo dell’ufficiale Giudiziario e a spese dei resistenti,nominando l’arch. C.R. quale tecnico responsabile della pratica amministrativa, sotto il controllo e secondo le istruzioni dell’Uff. Giud., delegato di scegliere l’impresa o la ditta per la concreta esecuzione delle opere,rimettendo la liquidazione delle spese del procedimento al giudice di merito ex art. 669 duedecies c.p.c..

Eseguite le opere necessarie e il collaudo dell’opera a mezzo dell’ing. R.G. il giudice delegato, con decreto 18.3.04, liquidava l’importo di Euro 9.048,89 a favore dell’arch.

C. e di Euro 2.163,34 all’ing. R..

Avverso tali decreti proponevano opposizione gli odierni ricorrenti, lamentando che i decreti impugnati erano carenti di motivazione in ordine alla individuazione della parte onerata delle spese di esecuzione del provvedimento cautelare in quanto,a sensi dell’art. 90 c.p.c., avrebbero dovute essere anticipate dalla parte interessata all’esecuzione del provvedimento, tanto più che la c.t.u., depositata nel giudizio di merito (R.G. 1485-03 – Tribunale Venezia), concludeva che la sicurezza statica della struttura metallica, con riferimento agli aspetti di resistenza, si intendeva soddisfatta;

lamentavano altresì l’esorbitanza delle somme liquidate in considerazione all’attività necessaria per l’esecuzione del provvedimento cautelare.

Il Tribunale con ordinanza 4.1.05,comunicata il 26.1.05 rigettava il ricorso.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost. i predetti Ba. e A., chiedendo l’annullamento dell’opposta ordinanza per due motivi:

-violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione circa la scelta della parte onerata alle spese di esecuzione del provvedimento caute lare, senza considerare che la natura non decisoria del provvedimento rendeva non impugnabile la decisione.

-violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione in riferimento alla tabella D.P.R. n. 352 del 1988, ex art. 11 di determinazione degli onorari,considerata la esiguità dell’intervento e la percentuale sul valore applicabile.

Resistono con separati controricorsi l’arch. C. e l’ing. R., cui controdeducono i ricorrenti con successivo controricorso,sollevando questione di inammissibilità dell’opposizione per scadenza del termine di giorni venti dalla comunicazione del provvedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

I due ricorsi il principale e rincidentale,vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Pregiudiziale è la questione della tempestiva proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle competenze ai due professionisti impegnati nell’esecuzione dell’obbligo di fare,di cui al ricorso incidentale degli intimati.

La questione è infondata,perchè l’opposizione al decreto di pagamento a favore dell’ausiliario del giudice si propone, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 con ricorso, entro venti giorni dell’avvenuta comunicazione, al Presidente dell’ufficio giudiziario competente, secondo lo schema processuale previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 per la liquidazione delle competenze degli avvocati. Ed invero,prevedendo la normativa di riferimento che l’opposizione si propone con ricorsoci fini della tempestività dell’opposizione deve farsi riferimento alla data di deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente rispetto a quella dell’avvenuta comunicazione del provvedimento di pagamento alla parte opponente, di tal che, risultando il provvedimento di pagamento emesso in data 18.3.2004 e comunicato alla parte opponente solo in data 19.7.04, l’opposizione avvenuta con deposito in cancelleria in data 17.9.04 risulta tempestivamente proposta,tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Infondato è anche il primo motivo di ricorso principale. Vero è che il carico provvisorio delle spese processuali è determinato dal principio dell’interesse processuale delle parti agli atti cui si riferiscono le spese, ma, nel caso che interessaci versa nell’ipotesi opposta, vale a dire di pagamento delle competenze per l’attività espletata dai professionisti.

Fondata, appare, invece, la doglianza di cui al secondo motivo del ricorso principale circa l’indisponibilità di documenti tecnici scientifici che legittimino l’entità del compenso liquidato ai due professionisti.

Ed infatti,il provvedimento di pagamento avrebbe dovuto indicare i criteri di liquidazione dei rispetti compensi professionali in riferimento all’attività sostanzialmente espletata da ciascuno dei due professionisti. Ne consegue il rigetto sia del ricorso incidentale sia del primo motivo del ricorso principale e l’accoglimento del secondo, ragione per la quale la sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio,anche per le spese del presente giudiziosi Tribunale di Venezia in diversa composizione.

PQM

riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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