Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11481 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12279/2016 proposto da:

F. & F. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

SCARPANTONI;

– ricorrente –

contro

D.D.P., D.D.N., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DEL SERAFICO 90, presso lo studio dell’avvocato MANLIO GIUSEPPE

POSSENTI, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la società F. & F. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di D.D.N. e D.D.P., avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a condannarla – per quanto in questa sede ancora rileva – alla demolizione delle parti del muro di contenimento e del fabbricato da essa edificati a distanza inferiore a cinque metri dal confine col fondo delle D.D.;

– D.D.N. e D.D.P. hanno resistito con controricorso;

– il legale rappresentante della società ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto anche dal suo difensore;

– la rinuncia non è stata accettata dalla parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015).

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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