Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11480 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9725-2019 proposto da:

F.F. e V.A., rappresentati e difesi

dall’avv. ANIELLO MUSTO e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

M.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI n. 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PAOLO MANSI ed ENZO

BRIZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 3973/17 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata da F.F. e V.A., quest’ultima anche in qualità di socia accomandataria de Il Cigno – Cremeria e Pasticceria s.a.s. di A.V. & C., avverso il decreto ingiuntivo n. 2076/12 emesso in favore di M.F.P. per il pagamento della somma di Euro 7.799,74 a fronte delle prestazioni professionali rese nell’ambito di un ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale, condannava gli opponenti alla minor somma di Euro 5.737,87.

Interponevano appello gli opponenti e si costituiva in seconde cure M.F.P., resistendo al gravame ed invocando la correzione di un errore di calcolo riscontrato nella sentenza di prime cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 561/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione e correggeva la sentenza di prime cure, specificando che l’importo dovuto al M. fosse da intendersi pari ad Euro 5.973,74.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione F.F. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso M.F.P..

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 codice deontologico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che V.A. aveva revocato il mandato ab origine conferito all’avvocato M..

La censura è inammissibile, poichè la questione della revoca dell’incarico non emerge dalla sentenza impugnata e il ricorrente non indica il momento processuale in cui essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2956 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte partenopea avrebbe omesso di rilevare che il credito era prescritto per effetto del decorso del termine di tre anni dall’esecuzione della prestazione professionale alla quale esso faceva riferimento.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la proposizione, solo in grado di appello, dell’eccezione di prescrizione presuntiva, sul presupposto che in prime cure l’odierno ricorrente, insieme alla V., avrebbe eccepito soltanto la prescrizione ordinaria del credito. Tale statuizione non risulta attinta dalla censura in esame, con la quale il ricorrente ripropone l’eccezione di prescrizione presuntiva, senza curarsi di dar conto del momento del giudizio di primo grado in cui essa, in ipotesi, sarebbe stata proposta.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle tariffe forensi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che il Consiglio dell’Ordine aveva liquidato in favore dell’avvocato M. somme sproporzionate al valore dell’attività da questi effettivamente svolta.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente, infatti, non indica nè quale sarebbe lo scaglione che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare, nè quali sarebbero i parametri previsti dalla tariffa forense che, in ipotesi, sarebbero stati violati nella liquidazione del compenso riconosciuto al M.. E neppure lamenta una lesione in concreto, poichè la generica doglianza dell’eccessività del compenso non è accompagnata dalla doverosa indicazione della misura specifica della violazione lamentata.

Infine, con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento eseguito in favore del M. avrebbe avuto effetto interruttivo sul decorso della prescrizione.

La censura è inammissibile per carenza di interesse concreto all’impugnazione.

L’eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista è stata infatti ritenuta inammissibile dalla Corte campana, con statuizione non superata dal secondo motivo di ricorso. Di conseguenza, l’eventuale accoglimento del motivo in esame non potrebbe comunque condurre ad una decisione diversa, posto che l’eccezione di prescrizione presuntiva non era stata tempestivamente proposta dall’odierno ricorrente in prime cure.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per la parte controricorrente, seguono la soccombenza. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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