Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11480 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9526/2016 proposto da:

COMPAGNIA M. S. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI

14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PIA CASA DEI CATECUMENI E NEOFITI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

CIMA SRL, L.C., M.G., S.R.,

C.F., G.C., T.M., MI.ST.,

T.G., FENICE DI G.D.F. & C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7028/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– La Compagnia M. S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della Pia Casa dei Catecumeni e Neofiti di Roma, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ebbe a condannarla alla demolizione della scala, della ringhiera, della tettoia e del cancelletto realizzati nel cortile di proprietà della detta Pia Casa dei Catecumeni e Neofiti;

– il legale rappresentante della ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso e la rinuncia, sottoscritta dal suo difensore, è stata accettata personalmente dalla parte intimata, con atto sottoscritto anche dal suo difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante l’accettazione della rinuncia, nulla va statuito sulle spese.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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