Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11480 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9526/2016 proposto da:
COMPAGNIA M. S. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI
14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PIA CASA DEI CATECUMENI E NEOFITI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
CIMA SRL, L.C., M.G., S.R.,
C.F., G.C., T.M., MI.ST.,
T.G., FENICE DI G.D.F. & C SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7028/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– La Compagnia M. S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della Pia Casa dei Catecumeni e Neofiti di Roma, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ebbe a condannarla alla demolizione della scala, della ringhiera, della tettoia e del cancelletto realizzati nel cortile di proprietà della detta Pia Casa dei Catecumeni e Neofiti;
– il legale rappresentante della ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso e la rinuncia, sottoscritta dal suo difensore, è stata accettata personalmente dalla parte intimata, con atto sottoscritto anche dal suo difensore.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante l’accettazione della rinuncia, nulla va statuito sulle spese.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017