Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1148 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 22/01/2010), n.1148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17

presso lo studio dell’Avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato MINGRINO FRANCESCO PAOLO giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, depositata il 08/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2009 dal Consigliere Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELINI MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, con le quali si chiede

l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo,

assorbito il resto;

Il Procuratore Generale intervenuto in udienza Dott. APICE Umberto si

riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dep. il 8 luglio 2005 che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del medesimo avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 2001 e 2002.

La CTR aveva ritenuto non fornita la prova della insussistenza di un’autonoma organizzazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, hanno resistito con controricorso. La causa e’ stata rimessa alla decisione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, il contribuente si duole della violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della pronunzia su analogo ricorso relativo al rimborso parziale relativo allo stesso anno 2001.

Il ricorso e’ privo di autosufficienza non essendo indicati con precisione i termini della controversia pendente (dalle deduzioni della parte emerge che tuttalpiu’ trattavasi di materia di riunione e non gia’ di sospensione necessaria, non facendosi riferimento ad un procedimento logicamente pregiudiziale ad un altro, bensi’ in posizione di parita’ logica) ne’ gli estremi della decisione successiva (e del suo passaggio in cosa giudicata.).

Con il secondo, terzo e quarto motivo, che per ragioni di stretta connessione meritano di essere esaminati congiuntamente, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. applicabili al processo tributario a norma del succitato D.Lgs., art. 49, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonche’ del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47 e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR, in violazione delle norme regolanti l’onere probatorio, ritenuto non ottemperato l’onere relativo a carico del contribuente, incorrendo anche in vizio motivazionale nella valutazione dei documenti offerti dallo stesso.

I motivi, per quanto di seguito osservato, sono fondati.

Questa Corte (Cass. Sez. 5 n. 3674/2007) ha ritenuto che in tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata (Corte costituzionale sentenza n. 156 del 2001) l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensi’ in senso oggettivo; come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni: l’accertamento di tale presupposto – ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa – costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione.

Per quanto concerne poi la censura di difetto di motivazione, sussiste insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza della CTR che, da una parte, invoca la mancata produzione delle dichiarazioni fiscali dei periodi in contestazione (che sono pur sempre dichiarazioni unilaterali) e, dall’altra parte, assume la irrilevanza delle autodichiarazioni del contribuente (chiarite nel ricorso essere il mod. unico 2001 e la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 46) anche in relazione alla posizione dell’Ufficio che non aveva interesse a contestare l’esistenza di un’autonoma organizzazione, in quanto assumeva che l’organizzazione dell’attivita’ esercente le arti o professioni fosse in re ipsa, con la conseguenza che tutti tali esercenti avrebbero dovuto ritenersi assoggettati all’IRAP. L’accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza e il rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Lombardia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA