Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1148 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27887 del ruolo generale dell’anno 2016,

proposto da:

B.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

in calce al ricorso, dagli avvocati Ludovico Epifanio Mazza e

Aurelio Tricoli, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del

secondo in Roma, alla via Marianna Dionigi, n. 57;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sede di Catanzaro, depositata il 27 aprile

2016, n. 770/16;

sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino

nella pubblica udienza del 13 ottobre 2020;

sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore

generale Roberto Mucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia

delle entrate.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella sentenza impugnata che B.F. ha ricevuto un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato maggiore materia imponibile ai fini dell’irpef e dell’irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006 e che non ha avuto successo in primo grado l’impugnazione da lui proposta.

La Commissione tributaria regionale ha poi dichiarato inammissibile l’appello, perchè tardivamente depositato nella relativa segreteria.

Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui l’Agenzia delle entrate risponde con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilità, d’improcedibilità o di nullità del controricorso, perchè notificato via Pec in formato PDF e non P7M.

E ciò in base all’indirizzo delle sezioni unite (espresso con sentenza 27 aprile 2018, n. 10266), secondo il quale (n tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.

2. – L’unico motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 20, commi 1 e 2, art. 22, commi 1, 2 e 3, art. 53, comma 2, e dell’art. 153 c.p.c., nonchè i profili corrispondenti di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, là dove il giudice d’appello non ha proceduto d’ufficio alla rimessione in termini in relazione al deposito del ricorso, è infondato.

Questa Corte ha avuto già occasione di stabilire che la decadenza maturata non è superabile attraverso l’istituto della rimessione in termini, disciplinato dall’art. 184-bis c.p.c. ed attualmente dall’art. 153 c.p.c. (Cass. 1 marzo 2019, n. 6102).

2.1.- Infatti, sebbene l’istituto della rimessione in termini sia applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 12544 del 17 giugno 2015), la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561 del 11 novembre 2011).

3.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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