Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1148 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1148 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 24219-2010 proposto da:
ENEL RETE GAS S.P.A. C.F. 00736240151, in persona delt
C(4.,,,, c4,(4.42L0 Atticj,„
o tempore Velettivamente
apprese
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIROT, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2782

contro

POLETTI
MASSIMO,

FRANCESCO,
CRISTOFANI

BIGINI
GIORGIO,

PIERLUIGI,
NICOLINI

TONARELLI
AUGUSTO,

Data pubblicazione: 21/01/2014

LORIERI FRANCO, tutti domiciliati in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato
PENZAVALLI GIANCARLO, che li rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

di GENOVA, depositata il 03/05/2010 R.G.N. 1056/2008+M-21
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato COLLELUORI RITA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito l’Avvocato PENZAVALLI GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 262/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Massa con distinte sentenze, accogliendo le opposizioni
proposte da Rete Enel Gas s.p.a., revocava i decreti ingiuntivi ottenuti da Nicolino
Augusto, Paletti Francesco, Tonarelli Massimo, Lorieri Franco, Cristofani Giorgio e
Bigini Pierluigi aventi ad oggetto l’indennità di mancato preavviso conseguente alle
rispettive cessazioni dei rapporti di lavoro con l’opponente per ultimazione
dell’appalto del servizio di fognatura e depurazione per il Comune di Massa e

corrisposti in esecuzione dei decreti ingiuntivi e compensava tra le parti le spese
processuali. Argomentava il Tribunale che nel caso non ricorreva la ratto sottesa alla
previsione dell’art. 2118 c.c., atteso che il giorno successivo alla cessazione i
lavoratori erano stati riassunti dalla società che era divenuta la nuova appaltatrice del
servizio, la GAIA s.p.a., sicché non vi era stata l’esigenza di

provvedere

economicamente per il periodo per il quale normalmente vi è la ricerca di una nuova
occupazione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli i lavoratori, facendo
presente che nessun importo è stato loro corrisposto per i titoli oggetto di causa e
contestando la tesi adottata dal Tribunale.
Ha resistito Rete Enel Gas s.p.a.
Riuniti gli appelli, la Corte di appello di Genova con sentenza del 24.3.20103 maggio 2010 in riforma delle sentenze impugnate, ha respinto le opposizioni
proposte da Rete Enel Gas s.p.a. e per l’effetto ha confermato i decreti ingiuntivi
opposti. Ha condannato Rete Enel Gas s.p.a. al pagamento delle spese dei due
gradi di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione ENEL RETE GAS spa
con tre motivi illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2118
c.c. in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. La sentenza
impugnata non avrebbe tenuto conto della ratto dell’art. 2118 c.c. in riferimento al
meccanismo contrattuale previsto dall’art. 6 della contratto collettivo di categoria.
Tale disposizione prevedeva l’assunzione da parte della società subentrata nel
appalto. Quindi non vi era alcuna soluzione di continuità tra la cessazione del primo
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comuni consorziati. Condannava altresì gli opposti alla restituzione degli importi

rapporto di lavoro e l’attivazione del secondo rapporto di lavoro; conseguentemente
non aveva ragion d’essere il preavviso che presuppone un periodo in cui il lavoratore
licenziato deve ricercare una nuova occupazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione
dell’art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 in relazione agli artt. 1362 1363 c.c.. In base alla
contrattazione collettiva di settore doveva escludersi che nel caso di passaggio di
gestione per scadenza del contratto di appalto la società cessante fosse comunque

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in
ordine allo stesso punto, ossia alla ritenuta debenza dell’indennità sostitutiva del
preavviso.
2. Il ricorso — i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
L’art. 2118 codice civile prevede l’obbligo del datore di lavoro di
corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in
cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l’ipotesi in cui il lavoratore
licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa, neppure
nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva – quale nella specie quella di livello
nazionale ex l’art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e
società esercenti servizi di igiene ambientale – preveda un procedimento per
pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell’impresa cessante
nell’appalto di servizi alle dipendenze dell’impresa subentrante lasciando ferme la
risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto
della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante.
Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass.,
sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso non
compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex
art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello
stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale
ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all’art. 2118 c.c.,
individuabili, da un lato, nell’esigenza di impedire che il lavoratore si trovi
all’improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in
conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e,
dall’altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo
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ud. 3 ottobre 2013

tenuta al pagamento dell’indennità di preavviso.

minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza
nell’imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si
riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Né il richiamo dell’art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da
imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga
contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all’indennità sostitutiva del preavviso,
sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per

nell’appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il
primo rapporto di lavoro con l’impresa cedente e quello successivamente instaurato
con l’impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall’art. 6 citato, non
vale ad escludere l’applicazione della regola generale posta dall’art. 2118 secondo
cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa,
quest’ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell’indennità
sostitutiva del preavviso.
In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa
Corte (Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente
ricorso proposto dalla medesima società ENEL Rete Gas s.p.a. avverso analoga
pronuncia della Corte d’appello di Genova; ricorso parimenti rigettato (pronuncia
questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa
della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così
ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso
dell’art. 88 c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che
« le disposizioni della contrattazione collettiva – art. 6 del CCNL di settore e la
dichiarazione congiunta in calce allo stesso – non introducono elementi atti a
sostenere la tesi della ricorrente, come da quest’ultima prospettato. L’art. 6 in
questione, richiamato nella sentenza del giudice d’appello, afferma “nei casi di
passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto. ferma restando la
risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto
della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante, il datore di lavoro
subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente
alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le
procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell’impresa
cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza 180 giorni
calendariali prima della scadenza dell’appalto”. La medesima disposizione prevede,
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pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell’impresa cessante

altresì:
“Al personale di cui al comma che precede l’azienda subentrante riconosce il
trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall’impresa
cessante”. Come ritenuto dalla Corte d’Appello, ,facendo corretta applicazione delle
regole dell’ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta
previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si
configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa

Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella
dichiarazione congiunta in calce all’art. 6, hanno espressamente ribadito che “le
parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di
assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla
cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l’impresa
cessante – ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 3 – e la costituzione ex nova
del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante”.»
Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno
fatto nell’inciso “ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la
corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte
dell’impresa cessante” confermava che l’esclusione dell’indennità di preavviso nel
caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti
dell’impresa che cessava dall’appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante
avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell’art. 6 cit..

3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in
dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) oltre euro 3.500,00
(tremilacinquecento) per compensi d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013
Il Consigliere

Il Presidente

subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessalo.

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