Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1148 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1148 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 13636-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL;
– intimato –

2017
2649

Nonché da:
HEWLETT

PACKARD

ITALIANA

SRL,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso
lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Data pubblicazione: 18/01/2018

FRANCESCO FLORENZANO, GIANFRANCO DI GARBO, BARBARA
FAINI;
– con troricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

dek

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG.
tonbAltt44
MILANO, depositata 1’11/04/2012;

RITENUTO CHE:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su
sei motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia, in epigrafe

alla sentenza della Corte di cassazione n. 26321/2009 – ha
confermato la prima decisione che, all’esito dell’impugnazione
dell’avviso con il quale erano stati accertati in capo alla società
Hewlett Packard Italiana SRL maggiori ricavi non contabilizzati
provenienti da vendite sottocosto a favore di consociate olandesi e
statunitensi (c.d.

transfer price),

aveva quasi integralmente accolto le

richieste della parte privata, riducendo ad €.989.097,34= il maggior
reddito imponibile accertato dall’Ufficio.
A parere del giudice del rinvio, la compiuta motivazione della
prima pronuncia lo esimeva da ogni ulteriore disamina dei fatti già
documentati ed illustrati.
Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale
articolato su trentanove motivi, corredato da memoria ex art.378
cod. proc. cìv.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso principale è fondato e va accolto sui motivi primo e
secondo, con i quali si censura 1) la nullità della sentenza per
mancanza del requisito previsto dal combinato disposto degli artt.61
e 36, comma 2, n.2, del d.lgs. n.546/1992 (art.360, comma 1, n.4,
cod. proc. civ.) per mancanza della concisa esposizione dello
svolgimento del processo; 2) la nullità della sentenza per mancanza
i
R.G.N. 13636/2013
Cons. est. Laura Tricorni

indicata, che – in sede di rinvio a seguito di riassunzione conseguente

del requisito previsto dal combinato disposto degli artt.61 e 36,
comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992 (art.360, comma 1, n.4, cod.
proc. civ.) perché carente del contenuto motivazionale, sulla
considerazione che la motivazione si risolve esclusivamente nella
condivisione della sentenza di primo grado, senza far emergere
alcuna valutazione critica delle argomentazioni svolte dal primo

Restano assorbiti tutti i motivi ulteriori.
2. Anche il ricorso incidentale è fondato e va accolto sui motivi
secondo,

quinto,

ottavo,

undicesimo,

quattordicesimo,

diciassettesimo, ventesimo, ventitreesimo, ventiseiesimo,
ventinovesimo, trentaduesimo, trentacinquesimo e trentottesimo, con
i quali si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia (art.
112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod.
proc. civ.) su una serie di punti.
In particolare le doglianze per omessa pronuncia concernono: nel
secondo motivo, la denuncia di illegittimità dell’avviso di
accertamento perché la verifica era stata immotivatamente ed
illegittimamente estesa ad un ambito diverso da quello indicato
nell’ordine di accesso; nel quinto motivo, la denuncia in merito alla
violazione delle disposizioni in tema di accertamento fondato su
presunzioni; nell’ottavo, la denuncia di violazione del divieto di doppia
presunzione; nell’undicesimo, la denuncia di carente motivazione
della sentenza di primo grado; nel quattordicesimo, la denuncia di
violazione dei principi in tema di onere della prova; nel
diciassettesimo, la denuncia di formazione del giudicato interno in
merito al rilievo delle perdite su crediti indeducibili; nel ventesimo, la
denuncia di illegittimità dell’avviso di accertamento in ragione del
confronto effettuato dall’Ufficio tra dati incomparabili; nel
ventitreesimo, la denuncia di illegittimità dell’accertamento in
relazione a rilievo di omessa contabilizzazione di ricavi per vendite
2
R.G.N. 13636/2013
Cons. est. Laura Tricorni

giudice e delle censure proposte in appello.

sottocosto di schede per stampanti alle consociate; nel ventiseiesimo,
la denuncia di illegittimità dell’accertamento in relazione al
conseguimento di ricavi per il periodo in contestazione; nel
ventinovesimo, la denuncia di illegittimità dell’accertamento in
relazione ai costi effettivi sostenuti dalla società per la produzione
delle schede oggetto di verifica; nel trentaduesimo, la denuncia di

utilizzato dall’Ufficio per rilevare presunte vendite sottocosto; nel
trentacinquesimo, la denuncia di illegittimità dell’accertamento
quanto al computo del maggior reddito; nel trentottesimo, la
denuncia di inapplicabilità delle sanzioni.
Restano assorbiti i restanti motivi.
3. Osserva la Corte che la decisione impugnata si limita a
ripercorrere solo formalmente gli snodi di fatto e di diritto rilevanti nel
giudizio, già una volta sottoposto al vaglio di legittimità, in quanto
non si riscontra alcun riferimento alle concrete emergenze
processuali, alle ragioni espresse nella sentenza di primo grado, alle
critiche sollevate dalle parti ed ai motivi per cui si è ritenuto di
confermare la prima decisione.
Premesso che assolutamente non può condividersi il giudizio
formulata dalla stessa CTR circa la “analiticità delle circostanze e
quanto di simile, espressa nella parte descrittiva della presente
sentenza” che, a suo dire, la esime “da sviscerare ulteriormente, nella
parte motivazionale, i fatti qui già documentati ed illustrati”, poiché
esprime una vuota formula di stile, posto che nella parte descrittiva
della sentenza si richiamano solo le statuizioni conclusive dei diversi
gradi di giudizio, ma nulla emerge in merito alle ragioni fondanti tali
statuizioni ed agli elementi di prova valutati, si deve altresì osservare
che non assume alcuna valenza motivazionale il rinvio alla “copiosa
documentazione” che risulterebbe allegata al fascicolo processuale,
giacché nulla è detto del suo contenuto ed alle ragioni della sua
3
R.G.N. 13636/2013
Cons. est. Laura Tricorni

illegittimità dell’accertamento con riferimento al metodi accertamento

rilevanza probatoria, né è fornito alcun elemento intrinseco sulla
scorta del quale giustificare la apodittica conclusione. Non risultano
inoltre esaminate le diverse questioni sollevate dalle parti,
genericamente risolte nella conferma della prima decisione in ragione
di una sua non meglio chiarita “compiutezza”.
Nel caso di specie, trova applicazione il condiviso principio

motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la
laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla
condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei
motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle
allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.”
(Cass. n.22022/2017). Infatti, deve ritenersi affetta da nullità
assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti
del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui
quali la decisione si fonda, non potendo essere considerata
motivazione la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una
delle parti (Cass. 12542/2001), in particolare quando, come nel caso
di specie, tale tesi non sia nemmeno enunciata nel provvedimento.
Non costituisce infatti “motivazione” della sentenza, il mero richiamo
alla difesa di una delle parti o alla sentenza di primo grado dovendo il
giudice fornire, anche sinteticamente le ragioni per le quali la tesi
condivisa è preferibile alla tesi avversaria, sussistendo in caso
contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. (Cass.
10033/07, 20648/2015).
4. In conclusione, il ricorso principale va accolto sui motivi primo
e secondo, assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale va accolto sui
motivi secondo, quinto, ottavo, undicesimo, quattordicesimo,
diciassettesimo, ventesimo, ventitreesimo, ventiseiesimo,
ventinovesimo, trentaduesimo, trentacinquesimo e trentottesimo,
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Cons. est. Laura Tricorni

secondo il quale “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello

assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia,
non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della
Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso principale sui motivi primo e secondo,

ottavo, undicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo, ventesimo,
ventitreesimo, ventiseiesimo, venti novesimo, trentaduesimo,
trentacinquesimo e trentottesimo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata e rinvia la controversia alla CTR della Lombardia in diversa
composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017.

assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale sul motivo secondo, quinto,

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