Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1148 del 18/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2177-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PIETRO PIRAS giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI SASSARI, P.IVA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Straordinario S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ANGELO FOIS giusta

procura speciale prodotta in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1304/2014 del TRIBUNALE di SASSARI emessa e

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione seguente:

“La ricorrente impugna sia la sentenza n. 1304/2014 del Tribunale di Sassari – che ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente e altri attori di risarcimento ex art. 2051 c.c. e in subordine art. 2043 c.c. dei danni derivati dal decesso di un congiunto degli attori, R.G., in un sinistro del (OMISSIS) su una strada provinciale – sia l’ordinanza 6 agosto 2015 ex art. 348 ter c.p.c. della Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente e dai suoi congiunti avverso la sentenza di primo grado. Si difende con controricorso la Provincia di Sassari. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. in quanto appare inammissibile. In primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., perchè nessuno dei motivi addotti nel ricorso è riconducibile a quelli per cui tale ordinanza è ricorribile secondo l’insegnamento di S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914. Quanto alla impugnazione della sentenza di primo grado, si rileva che il primo motivo è stato rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, benchè – come a ben guardare riconosce la stessa ricorrente – la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della corte territoriale abbiano operato una ricostruzione analoga dell’evento e delle sue cause, immedesimando pertanto le ragioni inerenti alle questioni di fatto ex art. 348 ter c.p.c., comma 4. D’altronde, il contenuto del motivo è in realtà diretto a chiedere una revisione dell’accertamento di merito al giudice di legittimità, per cui non è neppure conforme alla doglianza all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche sotto questo profilo risultando inammissibile. Il secondo motivo, poi, pur formalmente rubricato come doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si incentra ancora sul piano fattuale, lamentando in sostanza l’erroneo accertamento dei presupposti di fatto della normativa invocata, ed incorrendo pertanto anch’esso in inammissibilità. Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”;

ritenuto che detta relazione sia condivisibile;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 5800, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA