Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11479 del 10/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28787/2015 proposto da:

M.G.M., M.P. E M.G.M. SNC,

M.G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

22, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO ARZILLO, rappresentati e

difesi dall’Avvocato ANDREA MAGLIOCCHETTI;

– ricorrenti –

contro

V.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURO PETRASSI,

con domicilio eletto nel suo studio in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A;

– resistente –

avverso la sentenza n. 343/2015 del GIUDICE DI PACE di SASSARI,

depositata il 10 giugno 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che in data 15 ottobre 2014 l’Avv. V.R. ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo per la liquidazione dei propri compensi di avvocato nei confronti della società M.P. e M.G.M. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili;

che il Giudice di pace di Sassari, in data 11 novembre 2014, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato in data 9 dicembre 2014; che la società M. e i soci illimitatamente responsabili hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo;

che l’opposizione è stata proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 9 gennaio 2015 e notificato il 26 febbraio 2015;

che il Giudice di pace ha dichiarato l’opposizione inammissibile con sentenza in data 10 giugno 2015: l’opposizione – ha affermato il primo giudice – avrebbe dovuto essere proposta con citazione; la notificazione del ricorso in opposizione è avvenuta il 26 febbraio 2015, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto; l’opposizione è pertanto tardiva;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la società M. e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3 dicembre 2015;

che l’intimato non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti ricorrenti, unitamente al Decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che – in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio – l’intimato V.R. ha depositato una procura all’Avv. Mauro Petrassi, rilasciata in data 14 marzo 2017 a margine della copia a lui notificata del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo si denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e dell’art. 645 c.p.c., nonchè erronea applicazione del D.M. n. 127 del 2004 e dell’art. 1460 c.c.;

che il motivo è fondato, per quanto di ragione;

che ha errato il Giudice di pace a dichiarare inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo: poichè, infatti, l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’atto di opposizione all’ingiunzione doveva avere la forma del ricorso, e non dell’atto di citazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21675 del 2013): di qui la tempestività del ricorso in opposizione depositato il 9 gennaio 2015, a fronte di una notificazione del decreto avvenuta il 9 dicembre 2014;

che restano ultronee le denunce di violazione delle norme destinate a disciplinare il merito della regiudicanda;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Sassari, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Sassari, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA