Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11478 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), quale agente di riscossione del

Servizio di Riscossione dei Tributi mediante ruolo per le Province di

Firenze, Massa Carrara, Lucca, nonchè per le Province di Arezzo,

Pisa, Pistoia e Prato, a seguito di fusione per incorporazione di

EQUITALIA GET SPA, in persona del suo rappresentante delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio

dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CUCCHI BRUNO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2010 del GIUDICE DI PACE di PISA,

depositata il 04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con relazione in data 23.2.11, il consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c. riferiva e proponeva quanto segue:

“rilevato che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che,pronunziando sull’opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo e conseguente trascrizione su un veicolo dell’opponente,per mancato pagamento degli importi di alcune cartelle di pagamento (relative a sanzioni amministrative stradali), la ha accolta, ritenendo prescrittici sensi dell’art. 209 C.d.S., alcuni dei crediti in questione, e non adeguatamente giustificate le residue pretese esattoriali, attinenti ad interessi moratori su altre cartelle, attese le “difficoltà interpretative “dei titoli e l’assenza di chiarimenti da parte dell’opposta; ritenuto che il ricorso si palesi non meritevole di accoglimento in relazione ad entrambi i motivi addotti, considerati:

a) la genericità ed il difetto di autosufficienza del primo, che,pur deducendo in astratto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, non consente di comprendere se, in concreto, la pretesa relativa agli interessi moratori; ritenuta non adeguatamente documentata dal giudice a quo (anche per difetto di attività collaborativa della difesa dell’opposta), risultasse chiara dagli atti, in particolare dal contenuto (non riportato nel mezzo d’impugnazione) delle singole cartelle poste a base dell’esecuzione esattoriale;

b) l’inammissibilità del secondo motivo, che oltre a dedurre una generica “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2″, non specifica in quali date fossero state notificate le singole cartelle di pagamento poste a base del preavviso di fermo le eventuali opposizioni ed il relativo esito, così non consentendo,tenuto conto della mancata individuazione del dies a quo del decorso dei rispettivi termini prescrizionali e considerato che l’opposizione esaminata non atteneva direttamente alle cartelle, ma al successivo fermo amministrativo,di valutare la concreta fondatezza delle doglianze deducenti l’erronea dichiarazione di prescrizione dei crediti; il rilievo, infine, che la notifica del preavviso di fermo avrebbe interrotto i termini, non supera l’argomentazione contenuta nella sentenza,secondo cui la prescrizione si era, alla data della notifica, già verificata. Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso”.

Tanto premesso, i collegio, dato atto che non sono state formulate osservazioni da parte della difesa della ricorrente, che non ha depositato memoria, nè è comparsa in udienza; rilevato che il ricorso, ancor prima che per la ragioni esposte dal relatore, si palesa radicalmente inammissibile,in quanto avente ad oggetto una sentenza che, in quanto emessa successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, in materia riconducibile al novero delle opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22 (non di opposizione all’esecuzione, stante la natura prodromica a quest’ultima del fermo amministrativo, costituente atto di natura cautelare v.S. U25983/10), ai sensi della L. cit., art. 23, comma 1, come modificato dal cit.

D.Lgs., art. 26, lett. a), avrebbe potuto essere impugnata soltanto con appello;

considerato, infine, che sulle spese non vi è luogo a provvedere, in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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