Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11478 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo rel. Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33715-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, PATRIZIA TADRIS, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI CRISTIANA, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/04/2006 r.g.n. 1170/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1389 del 28.10.2003, accogliendo la domanda proposta da M.C., già dipendente dell’Inps, ha affermato il diritto del ricorrente a vedersi computare, nel calcolo dell’indennità di fine rapporto, anche l’indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15.

L’Inps proponeva impugnazione osservando che a norma degli artt. 5 e 34 del regolamento di previdenza e quiescenza dei dipendenti dell’Istituto (approvato con D.Lgs. 22 febbraio 1971), il trattamento di fine rapporto era calcolato tenendo conto, oltre che dello stipendio, soltanto delle competenze fisse e continuative, mentre l’indennità di funzione veniva determinata in base a fattori variabili (livello di responsabilità, preparazione professionale, elevata specializzazione dell’area informatica, attività ispettiva di particolare complessità ecc.).

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 6.04.2006, rigettava l’appello osservando che l’indennità di funzione, in quanto percepita mensilmente per un importo fisso, e in mancanza di una contraria disposizione della contrattazione collettiva vigente al momento del pensionamento dell’interessato (31.12.1999), non ha il carattere dell’occasionalità e quindi deve rientrare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISOINE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione dell’art. 2120 cod. civ., della L. 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 14 degli artt. 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale nonchè insufficiente motivazione.

L’Istituto ricorrente rileva: che un determinato compenso per essere valutabile ai fini della previdenza integrativa e della quiescenza deve essere qualificato come pensionabile da una fonte legale riferibile alla generalità dei dipendenti interessati (S.U. n. 27395/2005); che nessuna disposizione di legge, regolamentare o contrattuale consente di considerare l’indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2 utile ai fini di previdenza integrativa e del trattamento di quiescenza; che in ogni caso l’indennità di funzione, riconosciuta ai i funzionari della carriera direttiva della 8^ e 9^ qualifica funzionale, è priva dei requisiti della fissità e continuità poichè è determinata sulla scorta di criteri che tengono conto del grado di autonomia, del livello di responsabilità e di preparazione professionale e che sono per loro natura variabili; che il suddetto emolumento non è stato mai assoggettato a contribuzione da parte del Fondo di previdenza integrativa; che l’Accordo quadro in materia di TFR, sottoscritto il 29.7.1999, ha stabilito che la disciplina dell’art. 2120 cod. civ. si applica ai soli dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, mentre il trattamento di fine rapporto del personale in servizio a quella data, che non abbia optato per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR, resta regolato dalla L. n. 70 del 1975 e dal Regolamento approvato con D.M. 22 febbraio 1971.

il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenze nn. 7150, 7155, 7156 e 7157 del 25 marzo 2010, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, per i dipendenti Inps, l’indennità di anzianità si determina secondo il disposto della L. n. 70 del 1975, art. 13 con esclusione dal computo dell’indennità di funzione. Ha rilevato il Collegio che la L. n. 70 del 1975, art. 1 (Riordinamento degli enti pubblici del cd. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale) ha disposto che lo stato giuridico e il trattamento economico di fine servizio del personale dipendente degli enti pubblici del cd. parastato resta regolato dalle disposizioni della legge medesima. Ha osservato che l’art. 13 della predetta Legge detta, infatti, una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto, non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quello di effettivo servizio. Ha osservato, altresì, che il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e devono quindi ritenersi abrogate, o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamento, come quelle dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.

In definitiva devono escludersi dal computo dell’indennità di buonuscita tutte le voci diverse ed ulteriori rispetto allo stipendio base o stipendio tabellare e quindi anche l’indennità di funzione.

Il collegio non può che dare continuità al predetto insegnamento delle Sezioni Unite. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata, non conforme a tali principi, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

La sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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