Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11478 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28122/2015 proposto da:

COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’Avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALESSANDRO LABELLARTE;

– ricorrente –

contro

R.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1866/2015 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

23 aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Bari ha accolto l’opposizione proposta con ricorso in data 12 gennaio 2012 da R.N. al verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia municipale di Bari per violazione del codice della strada;

che la sentenza è stata pubblicata il 27 giugno 2012;

che avverso questa sentenza il Comune di Bari ha proposto appello con atto notificato il 7 febbraio 2013 e depositato in cancelleria lo stesso giorno;

che il Tribunale di Bari, con sentenza in data 23 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., dopo avere rilevato che l’impugnazione è soggetta, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al rito del lavoro;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune di Bari ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso – con cui, invocandosi l’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai giudizi di appello in tema di opposizione a sanzioni amministrative, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, art. 204-bis C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 – è fondato;

che, invero, le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poichè l’esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22389);

che ne consegue che – considerando il tetinine di decadenza di sei mesi ex art. 327 c.p.c., ed applicando la sospensione feriale di 46 giorni operante all’epoca – l’impugnazione, proposta con atto (notificato e) depositato il 7 febbraio 2013 a fronte di una sentenza di primo grado depositata il 27 giugno 2012, doveva essere ritenuta tempestiva;

che il ricorso è accolto;

che la sentenza impugnata è cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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