Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11477 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAVALIERE ANGELO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

MONOPOLI DI STATO – UFFICIO REGIONALE MARCHE ABRUZZO MOLISE DI

ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 188/2009 del TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE

DISTACCATA di SENIGALLIA del 6/10/2009 depositata il 05/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con relazione in data 23.2.11 il consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c., riferì va e proponeva quanto segue:

“rilevato che l impugnazione ha per oggetto una sentenza, confermativa di quella di primo grado L. n. 689 del 1981, ex art. 23 (che aveva solo ridotto la sanzione irrogata con l’ordinanza ingiunzione opposta), che ha ritenuto l’odierna ricorrente responsabile della violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, lett. a), per avere installato e consentito il relativo uso presso un pubblico esercizio da lei gestito,di un apparecchio da gioco di intrattenimento irregolare, perchè non collegato alla rete informatica;

ritenuto che il ricorso, con il quale si lamenta violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e dell’art. 1228 cod. civ. e vizi di motivazione, risulta manifestamente infondato sotto entrambi i profili, poichè, senza evidenziare alcun effettivo malgoverno delle norme di diritto citate,nè carenze o illogicità argomentative testualmente rilevabili, si risolve in inammissibili censure avverso l’adeguata motivazione di merito,con la quale sono stati riscontrati gli estremi, sia oggettivi, sia soggettivi dell’illecito ascritto;

considerato, in particolare,quanto al primo profilo, che è incontroverso il dato di fatto,secondo cui il collegamento telematico era operativo soltanto tra il gestore ed il concessionario e non anche tra quest’ultimo e l’amministrazione,così vanificando l’esercizio dei controlli fiscali e di liceità dei giochi; quanto al secondo profilo, che deve escludersi che i giudici di merito abbiano al riguardo applicato un criterio di responsabilità aggettiva o la disposizione di cui all’art. 1228 c.c. (nella specie inconferente), essendosi invece gli stessi correttamente conformati alla presunzione di colpevolezza dettata,come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla L. n. 689 del 1981, art. 3;

tale presunzione nella specie era risultata non superatala anzi confermata, dalle giustificazioni fornite dell’opponente, atteso che la medesima si era attenuta a mere assicurazioni verbali, circa la regolarità e completezza del collegamento, senza compiere o far compiere alcun controllo tecnico al riguardo, da ritenersi doveroso in relazione alla natura dell’attività svolta:

valutazione della negligenza professionale che,adeguatamente motivataci sottrae ad ogni censura nella presente sede;

conclusivamente propone rigettarsi il ricorso”.

Tanto premesso,rilevato che con la memoria depositata dal difensore della ricorrente non sono state formulate argomentazioni nuove,atte a superare quelle esposte nella relazione che precede, il collegio le condivide e fa proprie,segnatamente ribadendo che nella specie l’illecito non è stato ascritto a titolo di responsabilità oggetti va, bensì di colpa professionale omissiva, la cui valutazione risulta in concreto improntata a criteri adeguatamente motivati e pertanto, incensurabili.

Giova,al riguardo, osservare che i giudici di merito, nell’adozione del concreto parametro di valutazione della suddetta colpa,hanno tenuto conto della particolarità dell’attività in questione, quello dell’esercizio di giochi da intrattenimento, che per la particolare diffusione e la notoria contiguità del relativo fenomeno sociale a quello dei giochi vietati e d’azzardo (le cui pratiche non sempre risultano agevolmente distinguibili da quelle dei giochi leciti), comporta la necessità di assidui e penetranti controlli, in funzione dei quali tutti i soggetti interessati (concessionari, gestori, esercenti) sono tenuti, nell’esercizio delle rispettive attività connesse all’impiego e sfruttamento economico delle macchine da gioco, all’osservanza di ogni cautela atta consentire l’effettività dei controlli in questione.

Il ricorso va conclusivamente respinto; nulla sulle spese, non essendovi stata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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