Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11477 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017), n. 11477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27452/2015 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2530/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata
il 15 maggio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Alessano, accogliendo il ricorso in opposizione proposto da S.R. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 139/2012 emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e notificata in data 18 aprile 2012, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con sentenza depositata il 26 luglio 2012, non notificata;
che avverso la detta sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha proposto ricorso in appello, con atto depositato il 20 febbraio 2013;
che il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 15 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, per tardività, rilevando che l’appello doveva essere proposto con citazione e che nella specie il ricorso era stato notificato all’appellato il 26 marzo 2013, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 novembre 2015, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso – con cui si denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e art. 434 c.p.c. – è fondato;
che, infatti, il giudizio è soggetto, ratione temporis, alla disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, e quindi alle norme dettate per il rito del lavoro, richiamate dall’art. 6 del detto D.Lgs.;
che, pertanto, è applicabile l’art. 434 c.p.c.;
che va data continuità al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 – l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22390);
che, applicandosi tale principio, l’appello doveva ritenersi tempestivo, in quanto introdotto con ricorso depositato il 20 febbraio 2013, a fronte della sentenza del Giudice di pace depositata il 26 luglio 2012, non notificata, considerando altresì, oltre al termine di sei mesi, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, all’epoca di 46 giorni (cfr. Cass., Sez. 6-2, 2 novembre 2015, n. 22389);
che il ricorso è accolto;
che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Lecce, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017