Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11476 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31137-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARGANO 26,

presso lo studio dell’avvocato CICCONETTI CAROLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI PAOLA PAOLO PASQUALE;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRESTINONI

RENATO;

– controricorrente –

BOMBELLI RENATA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

-intimati-

avverso la sentenza n. 2707/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.A. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese il di lui figlio B.L. e la sorella B.R.. Con riferimento alla successione testamentaria della madre T.G., deceduta il 9 febbraio 2009, chiedeva, nella veste di legittimario preterito, la riduzione della disposizione testamentaria della defunta che designava quale unica erede B.R.; chiedeva, inoltre, la riduzione di una donazione elargita dalla defunta in favore di B.L..

Il tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Milano, adita dall’originario attore, ha confermato la sentenza. La corte di merito ha riconosciuto che la supposta lesione di legittima non derivava dal testamento, essendo la testatrice deceduta senza lasciare beni, ma dalla donazione fatta al nipote. Nondimeno la lesione non sussisteva in concreto, perchè il legittimario aveva ricevuto in vita elargizioni in denaro di importo superiore alla quota riservata. In particolare, la defunta aveva corrisposto, in luogo del figlio e per spirito di liberalità nei confronti di questo, le somme poste a suo carico dal tribunale di Varese per il mantenimento del coniuge separato C.B. e del figlio B.L..

Per la cassazione della sentenza B.A. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia che la motivazione della sentenza, nella parte in cui la corte di merito riconosce che il pagamento dei debiti del ricorrente da parte della madre era sorretto da spirito di liberalità, costituiva “motivazione apparente”, in quanto fondata sulla sola considerazione della natura dei rapporti fra le parti.

Si sostiene che la frase “data la natura dei rapporti tra le parti” potrebbe anche giustificare la diversa conclusione che i pagamenti erano sorrette da spirito di liberalità della de cuius in favore di nuora e nipote.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

B.L. ha resistito con controricorso.

B.R. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

La corte d’appello ha rilevato che l’attuale ricorrente B.A. non aveva contestato “il proprio mancato adempimento rispetto agli obblighi di mantenimento imposti a suo carico dal Tribunale di Varese in sede di separazione personale (fino al 31 dicembre del 25 anno di età di L., come stabilito dal tribunale) ed il fatto che sia stata quindi la madre T.G. a preoccuparsi, al posto suo, di corrispondere l’assegno stabilito in favore della signora C. e del figlio”.

In base a tale ricostruzione, che non ha costituito oggetto di censura, la corte di merito ha ravvisato la fattispecie dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. sorretto da spirito di liberalità, dati i rapporti familiari fra il terzo e il debitore (madre e figlio).

Ora, la considerazione del rapporto familiare non solo non è una motivazione apparente, ma è logicamente idonea a dare ragione della conclusione secondo quod plerumque accidit. Basta considerare che la stessa legge assoggetta a collazione, e quindi a riunione fittizia (ed eventualmente a riduzione) (art. 556 c.c.), quanto il defunto ha speso per pagare i debiti dei discendenti (art. 741 c.c.).

In questo senso, quella stessa considerazione, esente da vizi logici o giuridici, integra apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede (Cass. n. 13876/2005; n. 3615/2004).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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