Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11476 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33203-2006 proposto da:

R.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati CAPORILLI STEFANIA, LA ROSA SETTIMO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 05/12/2006, rep. n. 72268;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2006 R.G.N. 1613/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato LA ROSA SETTIMO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 17 marzo 2006, che, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha accolto l’appello dell’INAIL e rigettato la sua domanda.

La domanda era di declaratoria di illegittimità della revoca della sua rendita da inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro subito il 4 settembre 1990. L’Istituto con provvedimento del 27 marzo 1993 aveva revocato la rendita ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (T.U.) con decorrenza dal 1 settembre 1993.

Il giudice di primo grado, in base a CTU che aveva accertato la persistenza di postumi dell’11% al momento della revoca, aveva accolto la domanda e dichiarato la illegittimità della revoca.

La Corte d’Appello, a seguito di una nuova consulenza che aveva concluso per la sussistenza di postumi in misura del 5%, ha accolto l’appello dell’INAIL e respinto la domanda della R..

Quest’ultima ricorre per cassazione per quattro motivi.

L’INAIL si difende con controricorso.

I quattro motivi, seguiti dai relativi quesiti, denunziano le seguenti violazioni di legge e vizi di motivazione.

1) violazione del divieto di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) e, subordinatamente, di introduzione di domande o eccezioni nuove in appello (art. 345 c.p.c.).

2) violazione dell’obbligo di decidere su tutte le domande previsto dall’art. 277 c.p.c. in quanto a seguito della consulenza di secondo grado che aveva introdotto un fatto nuovo costituito dall’accertamento di un miglioramento alla data della consulenza stessa (29 settembre 2005) la difesa dell’appellato aveva eccepito il consolidamento dei postumi per decorrenza del termine di cui all’art. 83, cit. T.U. ed il riconoscimento del diritto quanto meno degli arretrati dalla data della revoca al 29 settembre 2005.

3) Violazione della L. n. 1124, art. 83 in quanto alla data del presunto miglioramento, i postumi si erano consolidati per essere decorso il termine del decennio più un anno.

4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed errata valutazione delle prove, laddove la Corte sulla base di una consulenza che accertava che “attualmente” i postumi erano quantificabili nella misura del 5%, ha rigettato la domanda di ricostituzione della rendita dal momento della revoca, nonostante nella medesima relazione peritale di secondo grado si affermasse che i postumi erano dell’11% tanto al momento della revoca, quanto al momento della CTU di primo grado.

11 ricorso è fondato per il vizio di violazione di legge sostanziale denunziato. Infatti, la CTU di secondo grado ha si accertato una riduzione dei postumi, ma ha precisato che tale riduzione si era determinata solo a decorrere dalla visita peritale (settembre 2005) effettuata al fine di espletare la perizia. Il ctu ha affermato con chiarezza che sino a quell’epoca non vi era stato miglioramento alcuno. Ciò implica che la revoca è stata effettuata in assenza di miglioramenti e che la rendita si è consolidata, dato il tempo trascorso tra la sua costituzione e l’unico miglioramento intervenuto solo nel settembre 2005.

La sentenza pertanto è in contrasto con quanto disposto dall’art. 83, cit. t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il ricorso deve essere accolto. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti la controversia può e deve essere decisa nel merito, nel medesimo senso della decisione di primo grado.

Le oscillazioni valutative in sede di merito giustificano la compensazione delle spese di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità gravano sull’INAIL.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della R. nei sensi della sentenza di primo grado.

Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna l’INAIL alla rifusione delle spese di legittimità, che liquida in Euro 18,00, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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