Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11476 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017), n. 11476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26915/2015 proposto da:
C.I., C.C., C.P., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GUAYIANI 15, presso lo studio
dell’Avvocato PAOLA MARIA VELLA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. TOVAGLIERI
397, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
T.D., M.A., P.G.,
P.C., P.A.P., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2156/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 7 aprile 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 marzo 2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1517 del 2014, accogliendo la domanda spiegata da T.M. e T.D., accertava e dichiarava che il fabbricato realizzato da F.A. e F.L. viola le distanze legali prescritte dal piano regolatore comunale e condannava le convenute all’arretramento sino a distanza non inferiore a m. 5 dal confine e a m. 10 dal fabbricato degli attori, e condannava altresì le convenute al pagamento di Euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno, con spese di lite e di c.t.u.;
che C.C., C.I. e C.P. hanno proposto appello avverso detta sentenza, chiedendo, stante la violazione del litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari, annullarsi la sentenza con rimessione al giudice di primo grado;
che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 aprile 2015, ha rimesso gli atti al giudice di primo grado per non essere stato integrato il contraddittorio, condannando la parte appellante al pagamento delle spese processuali;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C.C., I. e P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre 2015;
che T.M. ha resistito con controricorso;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di avere, con accordo giudiziale sottoscritto in data 1 marzo 2017 di fronte al Tribunale di Tivoli, transatto la lite anche in relazione al presente procedimento in cassazione;
che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente, che ha a sua volta rinunciato al proprio controricorso;
che, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.
PQM
dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017