Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11475 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, viale Vaticano, 48, presso lo studio dell’avv.

S. Mariella, che lo rappresenta e difende insieme con gli avv.ti R.

Ummarino e D. Micheletta Tità giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO di TORINO, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi,

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7643/09 de Tribunale di Torino, Deliberata il

9.11.2009 e depositata il 10.11.2009;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott.

Felice Manna;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis e art. 375 c.p.c.:

“1. – R.D. proponeva nei confronti della Prefettura di Torino opposizione avverso un verbale d’accertamento per la violazione dell’art. 158 C.d.S., sostenendo che il proprio veicolo nelle condizioni di tempo e di luogo di cui all’atto di accertamento si trovava altrove, ricoverato presso un garage.

Respinta l’opposizione, il R. proponeva appello innanzi al Tribunale di Torino, con contestuale querela di falso in via incidentale contro il verbale di accertamento dell’infrazione.

Resisteva la Prefettura di Torino.

1.1. – Il Tribunale, con sentenza del 10.11.2009, rigettava l’appello.

Riteneva il giudice subalpino che la querela di falso fosse inammissibile, siccome avente ad oggetto l’attestazione di un fatto che, derivando da una percezione sensoriale suscettibile di margini di apprezzamento e, quindi, di errore, non poteva ritenersi coperto da fede pubblica privilegiata; e che, nel merito, sia le dichiarazioni di segno opposto depositate agli atti, sia le risultanze del tachigrafo non fossero in grado di escludere, con il dovuto grado di certezza, la fondatezza dell’accertamento, mentre quanto risultava dal verbale in ordine a marchio di fabbrica, tipo, colore e numero di targa del veicolo, convergeva nell’individuare il mezzo di proprietà del R. come quello rilevato dai VV.UU. in divieto di sosta.

2. – Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre R. D., deducendo con due motivi d’impugnazione la violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa il fatto controverso e decisivo della presenza del veicolo sul luogo dell’accertamento compiuto dai verbalizzanti, assumendo che il Tribunale è incorso in una sostanziale petizione di principio nell’affermare che le dichiarazioni rilasciate per iscritto dalle persone indicate come testi dall’appellante non sarebbero tali da confutare l’attestazione di cui al verbale stesso.

Richiama a sostegno la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la querela di falso, non occorrente per contestare atti pubblici consistenti nella verbalizzazione di situazioni di fatto dinamiche, è necessitata, invece, ove i pubblici ufficiali abbiano rilevato circostanze, come nella specie, di tipo statico.

La parte intimata resiste con controricorso.

3. – Il ricorso è manifestamente fondato.

3.1. – In materia di opposizioni ad ordinanze di ingiunzione, le S.U. di questa Corte, in un recente arresto, innovativo rispetto a Cass. S.U. n. 12545/92 e alla giurisprudenza consolidata che ne era seguita, hanno affermato che all’orientamento precedente – secondo cui l’efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alla valutazione e alla menzione dei fatti, avvenuti in presenza del p.u., che possano risolversi in apprezzamenti personali di accadimenti svolti in maniera repentina, e che occorra distinguere, pertanto, tra percezione statica e percezione dinamica, attribuendo fede pubblica privilegiata sola all’attestazione della prima – non possa darsi continuità.

Infatti, è stato ritenuto che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (in senso conforme la successiva Cass. n. 232/10).

3.2. – Nello specifico, il giudice d’appello, nella consapevole adesione all’indirizzo precedente, ha escluso l’ammissibilità della querela di falso, che avrebbe reso necessaria, invece, la sospensione del giudizio di opposizione, l’intervento in causa del P.M. e la decisione collegiale della causa (art. 50 bis, comma 1, n. 1 e art. 221, u.c., art. 225, comma 1 e art. 295 c.p.c.), e pronunciato nel merito”.

2 – Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla recente giurisprudenza delle S.U. di questa Corte. Ricorre ad evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 per la definizione camerale del processo, soluzione, questa, condivisa anche dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.

3 – Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Torino, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto su esposto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

4 – La presente decisione è emessa ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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