Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11475 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6999/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FEDERICO CASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO DI BOLZANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello della C.T. di Bolzano, che il 28 settembre 2015 ha confermato, a favore dell’ing. G.R., il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011. La parte privata resiste con controricorso.

La ricorrente censura – per violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con minimali supporti, mentre risulterebbero compensi corrisposti a terzi progressivamente ridottisi nel quadriennio da 13.537 Euro (2008) a 780 Euro (2011) con incidenza sui ricavi dichiarati progressivamente ridottasi dal 5,41% (2009) al 0,19% (2011).

L’assunto del giudice merito si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il giudice di merito, con insindacabile accertamento di fatto, ha appurato che il contribuente “non dispone di dipendenti (cfr. rigo RE11) e dispone di beni strumentali assai modesti (cfr. rigo RE7)” e per di più “ricorre all’apporto di terzi soltanto in via occasionale e in misura trascurabile e per prestazioni estranee alla sua attività professionale”.

Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali ma, in realtà, suggerendo un diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione senza neppure ricorrere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, 5), ipotesi peraltro preclusa dalla cd. “doppia conforme” (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014, n. 7931 del 2013).

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso stesso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi7io di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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