Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11475 del 03/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 03/06/2016), n.11475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.A., (c.f. (OMISSIS)), B.L., (c.f.

(OMISSIS)), B.M., (c.f. (OMISSIS)),

C.C., (c.f. (OMISSIS)), C.G.

V., (c.f. (OMISSIS)), C.A., (c.f.

(OMISSIS)), C.E., (c.f. (OMISSIS)),

C.G. (c.f. (OMISSIS)), S.A., (c.f.

(OMISSIS)), CA.CA. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

l’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LOVELLI ALFREDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASINI ANGELO ALFONSO G., giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.A., B.L., B.M., C.C.,

C.G.V., C.A., C.E.,

S.A., C.G., CA.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 200/2010 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LOVELLI ALFREDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LOLLINI SUSANNA, con delega, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 28 giugno 1993, S.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto il Comune di San Giorgio Jonico per sentirlo condannare al risarcimento del danno da occupazione illegittima di un fondo di sua proprietà, irreversibilmente trasformato, ed alla corresponsione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Nella contumacia del Comune, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 27.2.2006, accolse la domanda, ma la decisione, appellata il 14.1.2008, fu riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, che, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò nulla la notifica della citazione introduttiva del giudizio e degli atti successivi e rimise le parti al primo giudice. I giudici territoriali considerarono, infatti, che I.A., persona che aveva ricevuto l’atto, appariva diversa dalla dipendente comunale Im.Ad., che, inoltre, l’atto non risultava registrato al protocollo e che, proprio nel giugno del 1993, il Comune aveva trasferito la propria sede.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso R. A. e gli altri eredi dell’originaria attrice indicati in epigrafe, con un articolato motivo. Il Comune ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.p., comma 3, è infondata: le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo su tale questione di massima di particolare importanza, con la recente sentenza n. 25774 del 2015, hanno infatti affermato il principio secondo cui: “la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.p., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate”.

2. Col proposto ricorso, si lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 144 c.p.p., comma 2, art. 145 c.p.p. e art. 329 c.p.p., comma 2, oltre che vizio di motivazione. Posto che la relata dava atto che l’Ufficiale giudiziario aveva notificato l’atto di citazione, indirizzato all’Amministrazione Comunale, in persona del legale rappresentante, “presso questa Residenza Municipale, ivi consegnando copia conforme all’originale a mani di I.A. impiegata addetta alla ricezione atti”, i ricorrenti affermano che:

a) l’assunto secondo cui tale consegnataria fosse un soggetto diverso dalla dipendente Im.Ad. non era mai stato sostenuto ex adverso e la sentenza non aveva motivato sul fatto che altri atti erano stati consegnati a mani della predetta, senza che l’Ente destinatario avesse opposto eccezioni; b) la legge non prevede tra le formalità necessarie al perfezionamento della notifica l’annotazione dell’atto nel registro protocollo, mancanza da ascriversi ad una disfunzione addebitabile ad un funzionario comunale; c) a fronte dell’attestazione della relata, la circostanza che l’Ente avesse trasferito la propria sede era irrilevante, ma valeva, al contrario, a giustificare lo smarrimento dell’atto.

3. Il motivo va accolto. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 14570 del 2007; 19225 del 2007; n. 12224 del 2011; 20307 del 2012; n. 24763 del 2013; 19574 del 2105), per poter propone l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, (il richiamo alla diversa disposizione di cui all’art. 329 cpv. c.p.c., deve ritenersi un mero errore materiale) la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, o degli atti di cui all’art. 292 c.p.c., ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto.

4. In tale secondo ambito, l’impugnata sentenza ha ricondotto il caso in esame, avendo ritenuto la notifica della citazione viziata in riferimento all’art. 145 c.p.c., e fornita la prova contraria inerente alla presunzione della legittimazione dell’incaricato alla ricezione dell’atto, sulla scorta degli argomenti svolti in narrativa.

5. Così opinando, la Corte d’Appello è incorsa nella falsa applicazione che le viene addebitata, anzitutto, in riferimento al luogo di notifica. Se è vero, infatti, che la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l’attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza (o della sede) del destinatario (cfr. Cass. n. 19021 del 2013), per essere la fede privilegiata limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, è altrettanto vero che, nella specie, l’Ufficiale giudiziario ha attestato di essersi recato nella “Residenza Municipale”, sicchè la circostanza secondo cui, nel giugno del 1993 era avvenuto il trasferimento della Casa comunale (dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), come si riferisce), oltre a costituire una notazione in sè priva di concludenza (non è dato comprendere, infatti, se la consegna dell’atto sia avvenuta nella ex sede o nel nuovo indirizzo non ancora adibito a casa comunale), è del tutto incongruente con l’anzidetta attestazione contenuta in seno alla relata. Il diverso profilo relativo alla nullità della citazione per non esser stato indicato con esattezza il luogo di recapito dell’atto, cui allude il Comune in seno al controricorso, è inammissibile per la sua novità.

6. Le perplessità mostrate dalla Corte del merito circa la qualità di dipendente comunale del soggetto che ha ricevuto la citazione, in riferimento al diverso prenome ( A., invece che Ad.), sono, poi, dissipate dallo stesso controricorrente che, nell’affermare che la Corte poteva valutare ex officio che non vi era alcuna dipendente di nome I.A. – contesta, in concreto, che la propria “dipendente I.A. o Ad.” (cfr.

pag. 7 del controricorso) fosse addetta alla ricezione degli atti (pag. 8 controricorso, secondo periodo). In tal modo, la ritenuta nullità della notifica a mani della dipendente Im. si pone in contrasto col principio secondo cui, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa (cfr. Cass. n 15798 del 2010; 14865 del 2012), irrilevante essendo, a fortiori, la qualifica rivestita dal soggetto consegnatario.

7. Gli ulteriori profili restano assorbiti, dovendo, appena aggiungersi che la fede privilegiata che il controricorrente annette al registro cronologico è limitata alle date delle annotazioni in esso riportate ed alla rappresentazione della relativa successione nel tempo, ma non vale a contrario ad escludere, e tanto meno con la medesima valenza probatoria, le circostanze ivi non rappresentate.

8. Col ricorso incidentale, che va quindi esaminato, il Comune deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la mancata applicazione degli artt. 292 e 327 c.p.c.. Il ricorrente incidentale afferma di aver richiesto alla Corte territoriale di dichiarare la nullità del processo di primo grado per avere la controparte omesso di notificargli la copia di una nota sottoscritta dal Sindaco in data 10.1.1981, da qualificarsi come scrittura privata. Anche per tale ragione, su cui la Corte territoriale non aveva pronunciato, l’appello tardivo doveva considerarsi ammissibile.

9. Il motivo è inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente incidentale non ha trascritto in seno al ricorso nei suoi esatti termini la domanda proposta alla Corte d’Appello, come invece avrebbe dovuto, tenuto conto che, anche quanto si deduce la violazione del citato art. 112 c.p.c., in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’osservanza, da parte del ricorrente, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito (Cass. n. 25482 del 2014; n. 15369 del 2014).

10. A tanto va aggiunto che il Comune: a) non riporta il contenuto del documento a firma del Sindaco – che asserisce costituire una scrittura privata -, precludendo ogni valutazione circa la sua decisività in relazione al thema decidendum, mentre la deduzione violazione di norme processuali, che non è funzionale alla tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, deve prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; b) non ha dichiarato di aver operato il disconoscimento della scrittura privata prodotta in causa, in assenza di notifica del relativo verbale (dovuta in conformità della disposizione dell’art. 292 c.p.c., secondo la lettura che della norma occorre dare a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 317 del 1989), sicchè il documento, per l’effetto di cui all’art. 293 c.p.c., resta acquisito al processo, in quanto l’originaria irritualità della produzione è superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza (SU n. 1820 del 2007).

11. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva esser proseguito, trattandosi di un appello tardivo.

12. Tenuto conto della natura processuale della presente sentenza, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie l’appello principale, rigetta l’incidentale, cassa senza rinvio perchè il giudizio non poteva esser proseguito.

Compensa le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

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