Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11474 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32961-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POGGIO VERDE,

n. 50, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso il decreto RG. n. 51037/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 21/05/2019,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con decreto depositato il 21/5/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto ex art. 710 c.p.c., emesso dal Tribunale di Rieti che, in sede di richiesta di modifica delle condizioni economiche della separazione, aveva in parte accolto la domanda proposta da B.M. nei confronti di F.G., ponendo a carico di quest’ultimo l’assegno di mantenimento di Euro 600,00=, oltre adeguamento ISTAT.

B.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, illustrato con memoria; F.G. è rimasto intimato.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 244 c.p.c., dell’art. 156c.c., commi 1 e 2, dell’art. 24 Cost., comma 2, per avere la Corte di appello disatteso l’istanza istruttoria di ammissione della prova testimoniale formulata in primo grado e riprodotta in sede di reclamo, in quanto ritenuta non determinante ai fini della decisione.

A parere della ricorrente la statuizione sarebbe erronea perchè in contrasto con i principi elaborati dalla Corte di legittimità in merito ai criteri da applicare per la determinazione dell’assegno di mantenimento e di assegno divorzile.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 244 c.p.c., dell’art. 156c.c., commi 1 e 2, dell’art. 24 Cost., comma 2, per avere la Corte di appello deciso su fatti e circostanze non dedotti dalle parti in giudizio e senza alcun contraddittorio; per avere motivato su punti non controversi tra le parti; per omessa valutazione di documenti rilevanti per la decisione regolarmente prodotti in giudizio.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 244 c.p.c., dell’art. 156c.c., commi 1 e 2, dell’art. 24 Cost., comma 2, per avere la Corte distrettuale omesso di valutare fatti e circostanze prodotti dalle parti; avere deciso su un fatto che non era stato oggetto di domanda e/o su eccezioni su cui non vi era stato contraddittorio; per avere deciso su una domanda nuova non trattata in primo grado.

2.1. I motivi sono tutti inammissibili, per plurime ragioni.

Innanzitutto, va osservato che le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello.

2.2. Nel caso in esame, la Corte capitolina – confermando l’accertamento già compiuto in primo grado in relazione al miglioramento delle condizioni economiche di F. ed al deterioramento di quella di Balerna – in ragione del quale è stato riconosciuto a quest’ultima l’assegno di mantenimento non previsto in sede di separazione- ha logicamente ed esaurientemente motivato in merito alla sua quantificazione e, in particolare, ha accertato “la correlazione solo parziale dell’evoluzione lavorativa ed economica del F. riscontrata negli anni più recenti con la condizione sussistente all’epoca della convivenza coniugale individuabile nella mera redditività della pensione di anzianità collegata al rapporto di lavoro dipendente allora svolto, dal momento che lo sviluppo professionale connesso all’esercizio dell’attività di avvocato è conseguente all’abilitazione acquisita successivamente alla separazione” (fol. 5 del decreto); ha, quindi, tenuto conto, tra l’altro, dell’utilità economicamente valutabile riveniente alla Balerna dal godimento della casa di abitazione, di proprietà esclusiva del F., in linea con i principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 19291 del 03/10/2005; Cass. n. 9718 del 23/04/2010), oltre che del perdurante impegno sostenuto da F. nel pagamento del mutuo relativo alla suddetta casa ed ha confermato l’importo già fissato in primo grado.

2.3. Tanto premesso il primo motivo risulta inammissibile.

Invero, la Corte distrettuale ha disatteso la richiesta istruttoria, sulla considerazione che le capacità economico/reddituali del F. erano state già adeguatamente accertate in base all’istruttoria svolta nei due gradi di giudizio, avendo anche espressamente escluso che il reddito riveniente dall’attività professionale di abogado, avviata dopo la separazione ed attorno al quale sembrano ruotare le prove testimoniali non ammesse (fol. 6 del ricorso), potesse concorrere alla determinazione delle capacità economiche del F. al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento; di tale complessiva ratio la doglianza non si fa affatto carico, mentre risultano del tutto fuori centro i richiami ai ben diversi criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, non pertinenti alla fattispecie e che dunque la decisione non doveva applicare.

2.4. Anche i motivi secondo e terzo risultano inammissibili.

Sotto un primo aspetto va considerato che le critiche condotte avverso il decreto impugnato si fondano sul contenuto degli atti processuali, giacchè la ricorrente assume, nel primo caso, che la decisione sarebbe avvenuta sulla base di fatti o circostanze non dedotti dalle parti e, nel secondo caso, che la decisione non avrebbe tenuto conto di fatti o circostanze dedotti e però avrebbe deciso su una domanda nuova; ebbene queste doglianze risultano tutte indimostrate, in quanto si fondano su mere asserzioni e prospettazioni della parte, posto che nessuno degli atti processuali in base ai quali questa Corte avrebbe potuto vagliare la eventuale fondatezza delle censure è localizzato, sicchè ricorre la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass. Sez. U. n. 7161 del 25/3/2010; Cass. n. 27475 del 20/11/2017).

Quanto al profilo del mancato esame della documentazione rilevante prodotta, va osservato che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006); la decisione in esame risulta assunta in conformità.

La Corte di appello, infatti, ha circoscritto alla “mera redditività della pensione di anzianità” l’evoluzione rapportabile alla condizione sussistente all’epoca della convivenza matrimoniale (v. sub. 2.2.), dal che si evince che la rendita INAIL volutamente non è stata presa in considerazione per determinare la disponibilità economica del F. rilevante al fine specifico e la censura non coglie nel segno poichè non attinge questa specifica ratio decidendi.

Per il resto le due ultime censure sostanzialmente sollecitano una rinnovata valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, senza indicare fatti storici decisivi debitamente dedotti e di cui sia stato omesso l’esame.

2.5. Nè può utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove in modo non condiviso da una di dette parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda appunto, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, al dunque, ad aggirare.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Da atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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