Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11474 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 15/06/2020), n.11474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C., S.L., elettivamente domiciliati in Roma

Via Cicerone, 44 presso lo studio dell’avvocato Corbyons Giovanni

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Romano Ercole;

– ricorrente –

contro

Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via F. Confalonieri 5 presso lo

studio dell’avvocato Manzi Andrea che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Boifava Maurizio;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3701/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 da COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale e in

subordine il rigetto;

udito l’Avvocato Giovanni Corbyons, difensore dei ricorrenti, che si

è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato Enzo Giacometti, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Maurizio Boifava, difensore del resistente, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi C.C. e S.L. hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di un solo motivo concernente la statuizione di compensazione delle spese di lite, la sentenza della corte di appello di Milano che, in totale riforma di quella del tribunale di Monza, li ha dichiarati proprietari dell’alloggio di edilizia convenzionata sito in (OMISSIS), in forza di atto notar S. 1.12.92 di assegnazione dell’immobile in proprietà.

L’intimato Comune di (OMISSIS) ha depositato controricorso con ricorso incidentale, articolato in due motivi; con il primo si censura l’impugnata sentenza là dove afferma l’illegittimità del provvedimento comunale n. 19112 dell’1.12.08, di revoca dell’assegnazione dell’alloggio ai coniugi C.- S.; con il secondo si lamenta la mancata pronuncia sulla domanda, ritenuta assorbita dalla corte di appello, di disapplicazione del parere del Consiglio di Stato del 6.3.13 sulla cui base è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Sato proposto dalla sig.ra S.L. avverso il menzionato provvedimento di revoca dell’assegnazione.

La causa è stata chiamata all’adunanza del 29.4.19, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria, e in quella sede è stata rinviata alla pubblica udienza; essa è stata quindi nuovamente chiamata all’udienza del 20 settembre 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria; in tale udienza la causa è stata discussa ed il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in cui la corte ambrosiana sarebbe incorsa compensando le spese di lite. Ad avviso dei ricorrenti nella specie non ricorrerebbero giusti motivi di compensazione e, in ogni caso, la statuizione di compensazione sarebbe priva di motivazione, limitandosi ad un generico riferimento “alla delicatezza delle questioni trattate” e “alla sovrapposizione dei diversi rimedi giurisdizionali e amministrativi”.

Il motivo è infondato. La decisione della corte territoriale di compensare le spese risulta correttamente assunta, giacchè gli appellanti, odierni ricorrenti, non sono risultati completamente vittoriosi all’esito del giudizio di secondo grado, avendo la corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria da loro proposta. La soccombenza reciproca conseguente a tale rigetto consentiva, quindi, alla corte di appello un ampio margine di apprezzamento in ordine alla opportunità di compensare le spese; è fermo insegnamento di questa Corte, infatti, che, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (in termini, da ultimo, Cass. 10685/19).

Quanto al ricorso incidentale, va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del medesimo, sollevata dai ricorrenti sul rilievo che, poichè l’impugnazione principale concerne solo il capo relativo alla regolazione delle spese, non opererebbe la deroga al rispetto degli ordinari termini di impugnazione recata dall’art. 334 c.p.c.; al riguardo va qui data conferma e seguito alle ripetute pronunce di questa Corte che hanno chiarito come, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sentt. nn. 15483/08, 14609/14, 29593/18).

Detto ricorso incidentale si articola, come accennato in narrativa, in due motivi.

Il primo motivo è rubricato “Circa l’erroneità in diritto della sentenza impugnata in punto di accoglimento della domanda di disapplicazione degli atti comunali di decadenza/revoca/risoluzione dell’assegnazione e della conseguente domanda di reintegro nel possesso dell’immobile assegnato in proprietà: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 13, in combinato disposto con gli artt. 1339,1372,1374 e 1362 c.c. e ss., e con la L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 quinquies; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1035 del 1972, artt. 23 e 11, in combinato disposto con l’art. 1456 c.c.”. La censura attinge l’argomentazione fondamentale dell’impugnata sentenza – sulla quale si poggia la decisione – secondo cui il Comune non poteva revocare l’assegnazione dopo il trasferimento della proprietà dell’alloggio dalla Cooperativa agli assegnatari. Tale argomentazione, secondo il ricorrente incidentale, si fonderebbe su un erronea interpretazione degli artt. 12 e 18 della convenzione stipulata il 9.5.87 fra la Cooperativa edilizia Monte Resegone ed il Comune di (OMISSIS) ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 13, esplicitamente richiamati nell’atto 1.12.92 di assegnazione dell’immobile dalla Cooperativa ai coniugi C.- S.. In particolare il ricorrente incidentale deduce che i suddetti artt. 12 e 18 della convenzione 9.5.87 (i quali prevedono il divieto di lasciare inabitato l’alloggio per più di sei mesi e, rispettivamente, la revoca dell’assegnazione per chi infranga tale divieto) non sarebbero riferibili solo all’ipotesi dell’assegnazione di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, come ritenuto dalla corte milanese, ma anche alle ipotesi di assegnazione in proprietà del medesimo. Di conseguenza, si deduce nel mezzo di impugnazione, le menzionate disposizioni andrebbero intese nel senso che, nelle situazioni in cui venga meno l’interesse pubblico specifico sotteso alli assegnazione (come nella situazione, su cui si fonda il provvedimento di revoca di cui si discute, di prolungato abbandono dell’alloggio), la stessa assegnazione dalla Cooperativa al socio assegnatario potrebbe essere revocata dal Comune anche dopo il trasferimento della proprietà dell’alloggio all’assegnatario medesimo.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Circa il mancato esame della domanda di disapplicazione del parere del Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso straordinario”, il Comune di (OMISSIS) insiste per la disapplicazione del parere emesso dal Consiglio di Stato a supporto della decisione del Capo dello Stato di accoglimento del ricorso straordinario proposto dalla signora S.L. avverso il provvedimento comunale di revoca dell’assegnazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione e vanno giudicati inammissibili.

La ratio decidendi dell’impugnata sentenza si poggia sull’affermazione che “essendosi il trasferimento della proprietà dell’alloggio del quale si discute indiscutibilmente perfezionato in favore di C. e S. con il già menzionato contratto 1/12/1992, il Comune non poteva successivamente revocarne l’assegnazione, di fatto risolvendo unilateralmente e autoritativamente il contratto stipulato fra la Cooperativa e privati soci di essa, ormai divenuti proprietari dell’appartamento ad essi assegnato” (pag. 3 della motivazione).

Il Comune di (OMISSIS) critica l’affermazione sopra trascritta, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte ambrosiana, il provvedimento di revoca dell’assegnazione sarebbe legittimo, in quanto fondato su pattuizioni contenute nella convenzione tra il Comune e la Cooperativa e riprodotte nell’atto di assegnazione concluso tra la Cooperativa e i sigg.ri C. e S.; sulla scorta di tale premessa, il ricorrente incidentale deduce la speculare illegittimità del parere del Consiglio di Stato sulla cui base il Presidente della Repubblica ha annullato il suddetto provvedimento di revoca e lamenta che la corte d’appello non abbia disapplicato il parere del Consiglio di Stato, come espressamente richiesto dalla difesa del Comune all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2014.

Il ricorso incidentale va giudicato inammissibile per carenza di specificità, in quanto il Comune di (OMISSIS), mentre riporta (alle pagg. 15/17 del controricorso) un ampio stralcio della motivazione del provvedimento di revoca, non illustra, per contro, i contenuti del parere del Consiglio di Stato sulla cui base il Presidente della Repubblica, con decreto 6.2.14, ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il detto provvedimento di revoca da S.L., annullando il provvedimento stesso (di tale annullamento si fa menzione a pag. 3, rigo 2, dell’impugnata sentenza).

Nel ricorso incidentale non viene dunque articolata alcuna critica specifica al parere del Consiglio di Stato di cui si lamenta la mancata disapplicazione da parte della corte di appello; in tale ricorso, in sostanza, si predica l’illegittimità del suddetto parere senza riportarne le argomentazioni e senza indicare gli specifici errori di diritto o di fatto che vizierebbero tali argomentazioni e che, conseguentemente, avrebbero imposto alla corte di appello di disapplicare il parere medesimo (recte, il conforme decreto del Capo dello Stato, di annullamento del decreto presidenziale di revoca dell’assegnazione dell’alloggio).

Il ricorso incidentale risulta quindi, in definitiva, inidoneo al fine di consentire alla Corte di cassazione di apprezzare la consistenza delle censure mosse dal Comune alla sentenza impugnata, giacchè esso risulta formulato in termini che non offrono la possibilità di esaminare criticamente, in questa sede di legittimità, le ragioni dell’atto di cui si invoca la disapplicazione; vale a dire del decreto presidenziale di annullamento della revoca dell’assegnazione dell’alloggio opposta dal Comune alla domanda di accertamento del diritto dominicale avanzata dagli odierni ricorrenti.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, tanto da parte del ricorrente principale quanto da parte del ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quelli previsti per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, se dovuti.

Si dà atto che il presente provvedimento è firmato dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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