Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11474 del 03/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 03/06/2016), n.11474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., (c.f. (OMISSIS)), B.C.M.

(c.f. (OMISSIS)), B.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32,

presso l’avvocato ESPOSITO FRANCESCA MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MONTANO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESENA 46, presso

l’avvocato MIRENZI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati

RESTUCCIA CATERINA FLORA, CARNOVALE SCALZO FRANCESCO, LEONE

SALVATORE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA “GRECALE” IN LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 642/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MONTANO ANTONIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udita il P,M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza depositata il 23.3.2001, condannò la Cooperativa Edilizia Grecale al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, subito da A. A. per l’occupazione della porzione della sua proprietà su cui erano stati realizzati alloggi in esecuzione di un programma edilizio annullato dal giudice amministrativo, ed assolse il Comune di Lamezia Terme dalla domanda.

La decisione, impugnata in via principale dalla Cooperativa ed incidentale dal danneggiato, fu riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò inammissibile l’appello incidentale, affermò la responsabilità solidale del Comune e ridusse l’ammontare del dovuto. I giudici d’appello ritennero, per quanto d’interesse, che: a) il rapporto processuale d’appello si era validamente costituito, in quanto l’ A. era deceduto il (OMISSIS), tra la scadenza del termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ed il deposito della sentenza di primo grado, e la Cooperativa non era stata posta in grado di conoscere l’evento prima della notificazione dell’appello; b) la costituzione del difensore dell’ A. con l’appello incidentale dell’8.1.2002 era nulla, perchè il mandato si era estinto per la morte del rappresentato; c) la costituzione di B.A., C. e M., suoi eredi, era tardiva in riferimento all’udienza di prima comparizione quale indicata in seno alla citazione d’appello, non essendo stata validamente dichiarata l’interruzione del processo, all’esito del sub-

procedimento volto alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza e comunque formulata con un mero richiamo al precedente atto di costituzione, del tutto nullo; d) il valore del bene occupato doveva essere determinato in conformità con l’elaborato peritale, che resisteva alle critiche dei danneggiati, in ragione della destinazione del PF (zona CM2, da lottizzare), invece che del PEEP. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B. A., C. e M., con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria. Il Comune ha resistito con controricorso e la Cooperativa non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del controricorso, sollevata dai ricorrenti in sede di memoria, è fondata. Consta che il ricorso per cassazione è stato notificato al procuratore costituito del Comune di Lamezia Terme, Avv. Zaffina Nicolino del foro di Lamezia, presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro, in data 20.10.2011 ed è stato poi notificato a mezzo del servizio postale nel domicilio in Lamezia di detto Avvocato, con atto consegnato il medesimo giorno e ricevuto il successivo 25.11.2011. Il controricorso, consegnato all’agente postale il 7.12.2011, è dunque tardivo, in riferimento alla notifica in cancelleria, cui deve farsi riferimento, tenuto conto che l’obbligo di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 –

secondo cui gli avvocati devono eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso, qui ricorrente, in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso (Lamezia Terme) da quello (Catanzaro) nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto (cfr. Cass. SU n. 10143 del 2012).

2. Col secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, perchè a carattere più liquido, i ricorrenti censurano le statuizioni sub b) ed a) di parte narrativa. La Corte territoriale, lamentano i ricorrenti, ha ritenuto nullo l’appello incidentale proposto dal loro dante causa senza considerare che il mandato dallo stesso conferito ai difensori anche per il grado d’appello li abilitava alla proposizione del gravame, per il principio di ultrattività del mandato; ha, inoltre errato nell’individuazione del soggetto “legittimato passivo dell’appello ( A.A. anzichè i suoi eredi)”.

2.1. Il secondo motivo è fondato, mentre il terzo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295 del 2014, modificando il precedente indirizzo, ed allo scopo di “stabilizzare” il processo, hanno affermato il seguente principio: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”.

La citata sentenza ha, quindi, precisato che: a) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; b) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1.

3. A tale stregua, l’impugnazione indirizzata al defunto A. A. presso i procuratori muniti di mandato è valida ma è altrettanto valida, per il principio di ultrattività del mandato, sia la costituzione dei difensori del defunto, con comparsa contenente appello incidentale, compiuta all’udienza dell’8.1.2002, destinata ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza di cui all’art. 351 c.p.c. (come deve ritenersi consentito, nella strategia difensiva comportando tale costituzione un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 c.p.c.) sia la declaratoria di decesso della parte rappresentata, che, con la costituzione degli eredi, successivamente intervenuta, si è, infine, modificata.

4. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione al secondo motivo, restando assorbita ogni altra questione e tutte le altre doglianze, con rinvio per le statuizioni conseguenti, anche in punto di spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il controricorso, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

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