Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11473 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

R.G.L., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della G.B. CAR S.N.C. elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio

dell’Avv. Manferoce Tommaso, che lo rappresenta e difende per procura

speciale per atto notaio Maurizio Ferrara del 9.1 12006 rep. n.

46311;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 446/05

del 20.06.2005/30.08.2005 nella causa 2355 RG 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.04. 2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 28.10.2004, R.G.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della G.B. CAR SNC, proponeva opposizione contro due ordinanze-ingiunzione, con le quali la Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 1.3 29,55 a titolo di sanzione amministrativa comminata per violazioni amministrative riguardanti a) omessa comunicazione – entro i termini di legge – dell’assunzione di una lavoratrice; b) omessa comunicazione cessazione rapporto di lavoro della stessa lavoratrice; c) omessa consegna della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola; d) omessa consegna, entro il giorno successivo alla cessazione dal servizio, del libretto di lavoro alla stessa lavoratrice; e) omessa consegna del prospetto paga alla lavoratrice in questione. L’opponente lamentava violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 che impone il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, nonchè violazione del diritti di difesa per non essere stato consentito l’accesso agli atti; in punto di merito, eccepiva l’infondatezza della pretesa della Direzione Provinciale de Lavoro, non essendo stata provata l’assunzione della lavoratrice G.S..

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

li. All’esito il Tribunale di Vercelli con sentenza n. 446 del 2005 accoglieva l’opposizione, osservando che le infrazioni rilevate si riferivano a violazioni formali in materia di collocamento e come tali rientranti sotto la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12 abolitiva delle sanzioni in materia di obblighi di comunicazione.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli ricorre con due motivi, Il R., in proprio e nella indicata qualità, resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro lamenta vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito ha omesso totalmente di specificare le ragioni per le quali gli illeciti contestati con le ordinanze opposte rientrerebbero nella previsione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 2 e 3, della L. n. 264 del 1949, art. 21, della L. n. 112 del 1935, art. 6 della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3 della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12. Al riguardo osserva che il giudice di merito ha ritenuto in modo erroneo applicabile la richiamata norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116 alle infrazioni in questione, considerandole come violazioni di carattere formale in materia di collocamento e quindi abolite per effetto della stessa norma.

Le esposte censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha ritenuto, come già detto, applicabile la disciplina di cui all’art. 116 anzidetto al caso di specie, rilevando che trattavasi di infrazioni aventi carattere meramente formale contemplate dalla norma.

Tale statuizione non merita di essere condivisa in base alle seguenti considerazioni.

Ai fini della “abolizione” delle “sanzioni relative a violazioni di norme sul collocamento formale”, prevista dall’anzidetto art. 116, il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale “abolizione”, può riscontrarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo del lavoratore che ha interesse a che i dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (come l’attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga.

In sostanza il criterio di distinzione tra violazioni di norme sul collocamento aventi carattere formale e di quelle aventi carattere sostanziale può identificarsi in ciò che quelle formali non determinano una lesione del bene giuridico tutelato, che inerisce alla necessità di un meccanismo di monitoraggio dei flussi di manodopera ai fini della definizione dei tratti reali (qualitativi e quantitativi) della domanda e dell’offerta di lavoro, e non comportano conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro e sulla relativa copertura previdenziale ed assicurativa. Alla stregua dell’enunciato criterio di individuazione del carattere sostanziale d elle violazioni può ritenersi che abbiano tale carattere le infrazioni di cui si controverte, d al che discende la non operatività dell’abolizione prevista dall’anzi detto art. 116 soltanto per le violazioni aventi carattere formale (in questo senso Cass. n. 65 del 2007; Cass. n. 17421 del 2007; amplius Cass. n. 3857 del 15 febbraio 2008 argomenta sul criterio distintivo anzidetto e fa una completa elencazione delle violazioni di carattere sostanziale, nell’ambito delle quali colloca quelle di cui al presente giudizio).

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Vercelli in diversa persona, che procederà al riesame della causa, tenendo conto dei profili di diritto in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vercelli in diversa persona.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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