Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11473 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7482/2015 proposto da:

TECNOSCAVI DI D. S. & C. S.R.L., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2219/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Tecno Scavi di D.C. S. & C. s.n.c. di avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 e da parte del socio D.C.V. del conseguente avviso di accertamento ai fini dell’Irpef, la Commissione tributaria regionale, confermava integralmente la decisione di primo grado, ribadendo l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi siccome non tempestivamente proposti per essere stati spediti a mezzo servizio di posta privato.

Avverso la sentenza ricorrono i contribuenti affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine di partecipare all’udienza. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata.

1.1. La censura è inammissibile non ravvisandosi nell’esaustiva motivazione della C.T.R. alcun vizio patologico nè omissione alcuna.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e viziata applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, laddove la C.T.R. aveva fatto discendere l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi ed escluso l’applicabilità della sanatoria di cui alla norma invocata, senza considerare che, per quanto in maniera illegittima, la consegna alle poste private era intervenuta tempestivamente.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5 e art. 22, comma 2.

4. Entrambe le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte citata a sostegno dalla C.T.R. risulta, infatti, consolidata, come ribadito di recente da Sez. 5, ordinanza n. 19467 del 30/09/2016 “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla 1. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (in senso conforme v. Cass. n. 13073/2016).

5. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per non avere l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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