Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11472 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDILMASTER DI DOMENICO D’ABBRUNZO & C SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20.7.2005 la CTR di Napoli sez. n. 141 ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio Napoli (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 336/6/2002 con la quale la CTP di Napoli aveva annullato, su ricorso di Edilmaster di Domenico D’Abbrunzo & C. s.a.s., l’avviso di accertamento in rettifica ai fini ILOR per l’anno 1989, in quanto motivato “per relationem” al verbale della Guardia di Finanza relativo a verifica fiscale eseguita ne confronti di soggetto terzo dalla quale era emersa la emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La sentenza di appello confermava la decisione impugnata condividendone la motivazione in quanto il contribuente “non era stato posto in grado di conoscere il ragionamento logico – giuridico seguito dall’Ufficio” e il Giudice di primo grado aveva “tenuto conto del giudicato in materia di IVA da parte della Commissione regionale che ha proceduto all’annullamento dell’accertamento operato ai fini IVA anche per l’anno 199 e fondato per relationem sul verbale della Guardia di Finanza”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 18.10.2006 e notificato ex art. 149 c.p.c. in data 26.10.2006 presso il domicilio eletto dal contribuente in primo grado, deducendo quattro motivi.

Non ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza della CTR, di difficile lettura per la incerta struttura grammaticale e sintattica, ha rigettato l’appello dell’Ufficio in base alle seguenti ragioni:

a) l’avviso è motivato per relationem ad un verbale della Guardia di Finanza e non fonda su “dati certi, gravi e concordanti” la irregolarità delle scrittura contabili della società;

b) l’accertamento “per relationem” non ha consentito al contribuente di conoscere “il ragionamento logico-giuridico seguito dall’Ufficio”;

c) la sentenza della CTP ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi nel giudizio definito con l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno 1989.

2. la Agenzia impugna la sentenza di appello deducendo seguenti motivi.

2.1 Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ed insufficiente motivazione. La ricorrente richiama diversi precedenti di questa Corte in materia che affermano la legittimità della motivazione per relationem degli avvisi. Inoltre afferma che – contrariamente a quanto affermato dai Giudici di primo grado – la verifica fiscale si era svolta nei confronti della società (e non di soggetti terzi) ed il PVC era stato redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente.

2.2 Insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il motivo è proposto in via “cautelativa” nella ipotesi in cui tra le ragioni della decisione dovesse rinvenirsi anche la insufficienza probatoria degli indizi raccolti dagli agenti verificatori. Sostiene la ricorrente che dalle indagini erano emerse fatture emesse (sembra nei confronti della s.a.s.) da altre società prive di beni organizzati per la impresa ed anche di dipendenti.

2.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente sostiene che gli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza integravano la prova presuntiva idonea a trasferire sul contribuente l’onere della prova contraria.

2.4. Violazione a falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto esistente un giudicato esterno di annullamento dell’avviso emesso in materia di IVA, del quale non sussisterebbe prova negli atti processuali.

3. Rileva il collegio che il ricorso è improcedibile.

I primi tre motivi sono tutti incentrati sulla errata valutazione da parte del Giudice di appello della consistenza degli elementi indiziari -idonei a formare la prova presuntiva- evidenziati nel verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza al quale l’avviso di accertamento aveva motivato “per relationem”. La ricorrente tuttavia non ha provveduto al contestuale deposito con il ricorso del “documento” (il verbale di constatazione) sul quale il ricorso si fonda come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Analogamente anche il quarto motivo si fonda sulla prova negativa della esistenza di un giudicato desunta -sembra doversi comprendere- dagli “atti processuali” (verosimilmente il ricorso o le memorie difensive del contribuente indicanti le prove documentali offerte in giudizio) che tuttavia in ricorso non vengono indicati e tanto meno prodotti contestualmente al deposito del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile., alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui l’onere di produzione dei documenti su cui il ricorso si fonda, prescritto dall’art. 369 c.p.c., “non può ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio dei gradi di merito, nè eventualmente con il deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei modi e nei tempi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. SU n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 di 2009, nonchè n. 303 del 2010 e da ultimo SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che, stante la espressa previsione di deposito a pena di improcedibilità, il suddetto onere non può ritenersi adempiuto neppure attraverso la mera riproduzione, all’interno del ricorso, di passi degli atti sui quali il ricorso medesimo è fondato. E poi in particolare da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità…la disposizione in esame è applicabile anche nel processo tributario, non potendo essa ritenersi incompatibile con le specifiche previsioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare on l’art. 25, comma 2 del suddetto decreto, a norma del quale i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo di ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo” in quanto nel medesimo articolo si prevede di seguito che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al deposito anche mediante la produzione di copie degli atti e documenti su cui il ricorso è fondato (ass2494012009) ” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 5.2.2011 n. 2803).

In difetto di assolvimento dell’onere prescritto, essendosi limitata la parte ricorrente a dichiarare in ricorso che “si produrranno gli atti dei precedenti gradi di giudizio”, il ricorso va dichiarato improcedibile. Non occorre disporre sulle spese di lite non avendo svolto difese l’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE – dichiara improcedibile il ricorso. Nulla in ordine alla spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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