Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11472 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 12/05/2010), n.11472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32822/2006 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI

SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO Remigio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.B. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Biologi, in

persona, del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’ANSELMO 26, presso lo studio

dell’avvocato CRUDO Rosario Francesco, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARDAROPOLI SERGIO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1278/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/10/2006 R.G.N. 49/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO per delega CARDAROPOLI SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

superata l’eccezione di inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Biologi-ENPAB- e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’apposizione avanzata da P.R., avverso il provvedimento di fermo del veicolo, notificato il 14 novembre 2003, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di detto Ente, della somma di Euro 3.336,14, a titolo di contributi dovuti per le annualità dal 1996 al 1998.

I giudici di appello rilevavano, preliminarmente, che non risultava disconosciuta la sottoscrizione dell’atto di appello fototrasmesso e che, comunque, anche se la firma non era leggibile vi era la dichiarazione di conformità dattiloscritta dalla quale emergevano le generalità del difensore. Quanto al merito, detti giudici, premesso che non era contestata la partecipazione in qualità di socio del P. alla società Micron, ritenevano che ai fini, della sussistenza dell’obbligo di contribuzione non era necessario il concreto esercizio dell’attività di biologo essendo sufficiente l’aver percepito un reddito in qualità di socio di società di persone esercente l’attività protetta.

Avverso tale sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso notificato tardivamente l’Ente in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dall’Ente resistente, ribadita nel corso della odierna udienza nella difesa orale, di nullità del mandato difensivo di controparte per difetto di specialità non contenendo la procura, apposta a margine del ricorso, alcun riferimento al giudizio di cassazione.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha precisato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 17 dicembre 2009 n. 26504 e Cass. 9 maggio 2007 n. 10539).

Nè può ritenersi nulla o inesistente la procura perchè in questa viene eletto un domicilio, fuori dal Comune di Roma, diverso da quello indicato, in (OMISSIS), nell’epigrafe del ricorso. Tale contraddizione comporta una equiparazione alla mancata elezione di domicilio e determina che la notifica dell’avviso dell’udienza al ricorrente viene correttamente effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, giacchè tale contraddittorietà non consente di affermare dove sia avvenuta l’elezione di domicilio (Cass. 21 dicembre 2004 n. 23701). D’altro canto questa Corte ha, altresì, precisato che la irregolarità della elezione del domicilio non influisce sulla validità della procura (Cass. 31 maggio 2005 n. 561).

Con il primo motivo il P., deducendo violazione della L. n. 183 del 1993, art. 1 e art. 2719 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, pone, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: “se sia conforme a diritto ritenere, così come proposto dal ricorrente, nullo e comunque non utilizzabile un atto del processo teletrasmesso ai sensi della L. n. 183 del 1993, art. 1, laddove, in presenza di una sottoscrizione illeggibile dell’avvocato trasmittente, l’altra parte abbia tempestivamente disconosciuto la conformità della copia dell’atto depositato nel processo, all’originale teletrasmesso, e la conformità della copia all’originale non sia comunque ritenuta tale dal giudice in virtù di elementi di giudizio estranei all’atto disconosciuto”.

La censura non è esaminabile in questa sede.

Invero, il quesito di diritto, e la stessa censura, presuppone l’avvenuto disconoscimento, mentre, nella sentenza impugnata, viene accertato che tale disconoscimento non è stato formulato.

Su tale punto non vi è specifica censura, con la conseguenza che il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione non è risolutivo e, come tale, è inconferente.

Del resto, è giurisprudenza consolodità di questa Corte che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del “devolutum”, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della (Cfr. per tutte Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475). Nella specie il ricorrente non svolge alcuna specifica censura riguardo al punto in esame limitandosi a sostenere di aver disconosciuto la conformità dell’atto al suo originale.

Con il secondo motivo il P., denunciando violazione del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., cit., formula il seguente quesito di diritto: “se sia conforme a diritto ritenere, così come proposto dal ricorrente,che, poichè l’obbligatorietà dell’assicurazione gestita dall’ENPAB non deriva dalla mera iscrizione all’albo dei biologi, ma dall’effettivo esercizio della libera professione, non sussiste alcun obbligo assicurativo nei confronti del professionista iscritto all’albo, anche se socio di una società di persone che gestisce un laboratorio di analisi cliniche, quando tali circostanze non siano contestuali allo svolgimento di attività professionale”.

Allega che il regolamento ENPAB che prevede l’obbligo d’iscrizione dei biologi per il solo fatto di essere soci di una società di persone, essendo in contrasto con la legge istitutiva degli enti previdenziali dei liberi professionisti, andava senz’altro disapplicati dal giudice.

La censura nei limiti di seguito indicati è fondata.

Mette conto, innanzitutto, evidenziare che la questione della disapplicazione del Regolamento dell’ENPAB deve ritenersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Invero il ricorrente, pur annotando che tale questione non è stata affrontata dal giudice di appello, omette del tutto di precisare in quale atto del giudizio di merito è stata sollevata, sicchè va considerata dedotta per la prima volta solo in sede di legittimità (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518).

Peraltro non risulta depositato, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il Regolamento stesso, nè trascritto nel ricorso,in adempimento dell’onere di autosufficienza, nella parte che interessa, il relativo testo (Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941 con specifico riferimento ai Decreti Ministeriali).

Non senza, poi, considerare che la questione in parola è del tutto estranea alla formulazione del quesito di diritto.

Così delimitato il campo dell’indagine devoluto a questa Corte,rileva il Collegio che disposizione di cui al denunciato del D.L. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 1, non consente di svincolare la l’obbligazione contributiva dal concreto esercizio dell’attività professionale.

Il menzionato art. 1, infatti, sancisce che “1 – Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 25, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. 2 – Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero- professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente dell’attività professionale”.

L’obbligazione contributiva è, quindi, dallo stesso legislatore del 1996 univocamente collegata,come sancito dal comma 1 del citato art. 1, allo svolgimento di “attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Siffatto collegamento trova, poi, ulteriore conferma nel comma 2, del richiamato art. 1, dove è precisato, che la tutela previdenziale obbligatoria trova applicazione anche nei confronti dei “soggetti che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente dell’attività professionale”.

Pertanto va affermato,ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che l’esercizio effettivo dell’attività libero-professionale, il cui svolgimento è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi, costituisce il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo contributivo.

Conseguentemente non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito, prodotto dal soggetto iscritto, non direttamente collegabile all’esercizio dell’attività libero- professionale per la quale vi è stata l’iscrizione.

Conseguentemente, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligazione contributiva è configurabile solo nella ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione.

In altri termini, il reddito sul quale è dovuta la contribuzione è solo quello strettamente inerente all’esercizio della professione (V. Cass. 19 febbraio 2008 n. 4057 dove, sia pure con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri si sottolena che il principio è ripreso da Corte Costituzionale con la sentenza n. 402.1991, la quale in tema di volume di affari imponibile per la Cassa Avvocati, ha chiarito che il volume di affari annuo a fini Iva, da prendere a base del contributo percentuale, deve essere inteso restrittivamente come volume di affari derivante dalla professione di avvocato. Analogo principio è affermato da Cass. 25.10.2004 n. 20670 in tema di consulenti finanziari).

In conclusione il primo motivo va rigettato, mentre il secondo motivo va accolto nei limiti indicati e, quindi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello indicata in dispositivo che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA