Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11471 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14537-2016 proposto da:

D.D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Archimede 122, presso lo studio dell’avvocato Fabio Micali, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.; S.G., S.M.C.,

SE.GI., IN QUALITA’ DI EREDI D.D.G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo

studio dell’avvocato Salvatore Maria Pappalardo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Enrico Calabrese;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2016 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria introdotta da D.D.M.A. nei confronti di D.D.G., previa collazione per imputazione di due immobili nonchè delle spese sostenute dalla de cuius, Sa.Me., madre delle parti in causa, per l’istruzione professionale della coerede D.D.G., la quale in via riconvenzionale formulava domanda di restituzione della metà delle spese funerarie sostenute per la madre;

– il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia rigettava sia la domanda di collazione che quella riconvenzionale;

– con riguardo alla domanda di collazione per imputazione il tribunale osservava che la revoca del testamento pubblico del 22 agosto 1985 da parte del successivo testamento olografo del 20 gennaio 1986, registrato nel 2006, doveva estendersi e comprendere tutte le disposizioni contenute nel primo testamento, sicchè nessun effetto dispositivo conseguiva a quel testamento e, dunque, nessun bene, mobile o immobile, andava in collazione perchè anche le citate dazioni di danaro, per l’acquisto dei beni immobili e per l’istruzione di G. dovevano considerarsi insussistenti e non più utili per la collazione proprio in conseguenza della revoca del testamento;

– proponeva appello l’originaria attrice soccombente contestando la statuizione secondo cui la revoca espressa del testamento avrebbe interessato anche le dichiarazioni di scienza in esso contenute e riguardanti le donazioni del danaro per l’acquisto degli immobili nonchè le spese per l’istruzione della figlia G.; ad avviso dell’appellante la revoca si riferiva solo alle disposizioni patrimoniali, sicchè risultavano accertate la donazioni del danaro per l’acquisto degli immobili nonchè le spese per l’istruzione della figlia G.;

– la corte territoriale riteneva infondata la doglianza poichè, a prescindere dal permanere dell’efficacia di quelle dichiarazioni di scienza, nessuna prova era stata fornita da parte attrice di dette donazioni le quali erano state espressamente contestate dalla convenuta; parimenti infondate erano ad avviso della corte territoriale le pretese di collazione riguardante le spese per l’istruzione della sorella non essendo stato dimostrato che le stesse erano eccedenti la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche della defunta madre;

– anche in tal caso la corte rileva un difetto di prova in capo alla parte attrice che giustifica il rigetto della domanda;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da d.D.M.A. sulla base di quattro motivi cui resiste D.D.G. e, seguito del suo decesso in data (OMISSIS), gli eredi F., G., Gi. e S.M.C., rispettivamente il primo marito e gli altri figli della defunta G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea interpretazione/applicazione delle norme relative all’interpretazione della volontà della de cuius ed all’interpretazione del testamento, laddove la corte territoriale ha ritenuto prive di rilievo le dichiarazioni contenute nel testamento del 22 agosto 1985 al fine di dimostrare le donazioni di danaro, trattandosi di dichiarazioni unilaterali astratte ed in quanto la convenuta aveva contestato tale circostanza;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea interpretazione/applicazione e violazione dell’art. 210 c.p.c. e delle norme sulla decadenza ai sensi dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 2964 c.p.c. nonchè la violazione del diritto di difesa dell’attrice, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’appellante non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alle condizioni economiche della de cuius ed alla straordinarietà o meno delle spese di prosecuzione degli studi universitari della figlia G., e di conseguenza non ha ammesso le istanze istruttorie richiesta dall’appellante sul punto;

– con il terzo motivo si denuncia l’erronea/omessa valutazione delle risultanze processuali e violazione del diritto di difesa della ricorrente nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che l’attrice non ha provato l’insufficiente condizione economica della de cuius e la straordinarietà delle spese di prosecuzione degli studi universitari della figlia;

– con il quarto motivo si contesta il quantum da imputare a collazione indicandolo nella somma di Euro 53.427,88;

– ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso solleva nel primo motivo la questione di diritto degli effetti della revoca del testamento, se cioè essa riguardi esclusivamente le disposizioni di ultima volontà, cioe gli atti di volontà, ovvero anche le dichiarazioni di scienza in esso contenute;

– su detta questione, sulla quale risulta un unico, risalente precedente, avente ad oggetto specifico la confessione (cfr. Cass. 829/1975) e quindi un profilo diverso, appare opportuna, in ragione della sua rilevanza ed a fini di approfondimento, la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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