Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11471 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

MAZZINI 11 presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVINI LIVIA,

procura speciale notaio Dr. ANTONINO D’AGOSTINO in CIVITAVECCHIA REP.

663924 del 4/10/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA per delega Avv.

SALVINI LIVIA, che si riporta agli scritti e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia presentava in data 27.12.2006 dichiarazione redditi IRPEG per il periodo 1.8.1995- 31.7.1996 esponendo un debito di imposta di L. 23.099.000 calcolato con l’aliquota del 37% che provvedeva regolarmente a versare.

La stessa Fondazione presentava in data 20.6.1997 una dichiarazione “integrativa”, evidenziando un credito di imposta di L. 404.232.000 in quanto riteneva di aver diritto alla agevolazione -consistente nella applicazione della minore aliquota del 18,50%- prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

Con autonoma istanza chiedeva il rimborso della somma complessiva di L. 427.331.000 versata a titolo di imposta e quindi impugnava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio avanti il Giudice tributario.

Alla Fondazione veniva, nelle more, notificato in data 12.12.2002, dall’Ufficio di Civitavecchia della Agenzia delle Entrate, avviso di accertamento IRPEG per l’anno di imposta 1995, con il quale era irrogata una sanzione pecuniaria di importo pari all’imposta di L. 23.099.00 versata per tale anno, ritenendo l’Ufficio non dovuta la agevolazione tributaria.

Il ricorso proposto dalla Fondazione avverso detto avviso di accertamento irrogativo di sanzione pecuniaria veniva rigettato dalla CTP di Roma sez. 6^ con sentenza n. 360 del 2004, mentre veniva accolto l’appello proposto dall’ente con sentenza della CTR di Roma sez. 32A in data 22.5.006 n. 70 che, in riforma della sentenza di prime cure, annullava l’avviso di accertamento.

Ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione di tale sentenza deducendo cinque motivi, in parte corredati di quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Resiste con controricorso la Fondazione illustrando le proprie difese anche con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza della CTR di Roma n. 70/2006, dopo aver riportato nello svolgimento del processo che – la decisione della CTP di Roma aveva rigettato il ricorso del contribuente esclusivamente ritenendo non spettante alla Fondazione l’agevolazione tributaria ed il rimborso di imposta richiesto:

– la contribuente aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi pronunciati i giudici su questione per la quale pendeva un diverso giudizio, ed avendo inoltre confermato la legittimità dell’avviso di accertamento su ragioni diverse da quelle addotte dall’ente impositore nella motivazione dell’atto, ha accolto l’appello della Fondazione: a) riformando integralmente la sentenza di prime cure in quanto affetta da vizio di extrapetizione (sotto il duplice profilo di pronuncia resa su materia estranea all’oggetto del giudizio -questione del diritto alla agevolazione-, quanto di pronuncia sostitutiva ed integrativa del contenuto motivazione dell’avviso impugnato); b) esaminando nel merito la domanda di annullamento dell’avviso proposta dal ricorrente in primo grado, ed annullando l’avviso avente ad oggetto la irrogazione di sanzione pecuniaria, per carenza assoluta di motivazione in ordine alla individuazione della condotta illecita e della norma di legge sanzionatoria, non essendo irrogabili sanzioni in base alla dichiarazione integrativa presentata a rettifica di quella originaria in quanto tale dichiarazione integrativa “non evidenziava un maggiore importo da versare”.

2. La legittimità della sentenza viene censurata dalla Agenzia delle Entrate che ha proposto cinque mezzi di impugnazione:

1- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49 nel testo vigente “pro tempore” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Assume la ricorrente di aver irrogato la sanzione con lo stesso avviso con il quale aveva provveduto a rettificare la dichiarazione, sul presupposto del disconoscimento del credito di imposta (per agevolazione) evidenziato, ed inoltre che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49 l’illecito deve ritenersi perfezionato con la mera esposizione di indebite detrazioni dal reddito, essendo irrilevante la circostanza che tale esposizione non abbia determinato una maggiore imposta;

2- omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe fondato la decisione sull’affermazione che la questione del diritto alla agevolazione “sembra risolta con esito favorevole al ricorrente”;

3- omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sostiene la ricorrente che i Giudici di appello, accertando la violazione ex art. 112 c.p.c., hanno travisato del tutto la motivazione della sentenza di prime cure dalla quale emerge che era stata correttamente esclusa dall’oggetto del giudizio la questione relativa al diritto alla agevolazione, e che i Giudici di primo grado si erano limitati a pronunciare sul vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento denunciato con il ricorso dal contribuente, rilevando che l’avviso impugnato era motivato “per relationem” ad altro atto precedentemente comunicato allo stesso ricorrente il quale era stato, quindi, in grado di apprestare compiutamente la propria difesa;

4- omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente censura la sentenza della CTR in relazione all’accertata violazione dell’art. 112 c.p.c. ed alla affermazione secondo cui i giudici di prime cure avrebbero integrato ex officio la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento. A supporto argomentativo, per un verso, richiama gli argomenti svolti con il 3^ motivo (errata interpretazione da parte della CTR del contenuto della sentenza di primo grado) sotto il profilo però della corretta affermazione da parte dei primi giudici della legittimità dell’avviso in quanto motivato “per relationem”; per altro verso contesta l’erronea valutazione del documento da parte della CTR asserendo che l’avviso motivava “per relationem” ad atti istruttori comunicati al contribuente e comunque era completo di tutti i dati concernenti l’imponibile, l’aliquota, i crediti esposti nelle due dichiarazioni, i riferimenti normativi, le ragioni del recupero fondate sul disconoscimento delle agevolazioni, nonchè dei dati rettificati dall’Ufficio e della sanzione irrogata; – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La ricorrente si limita ad affermare che, in base alle considerazioni svolte nei precedenti motivi, la sentenza della CTR ha omesso di pronunciare sul punto della legittimità o meno dell’avviso in relazione al vizio di motivazione di tale atto allegato dal contribuente nel ricorso introduttivo.

3. Con il controricorso la parte resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso del quale ha chiesto il rigetto per infondatezza d motivi.

4. I motivi del ricorso sono inammissibili.

4.1 Il primo motivo è inconferente rispetto al “decisum” e difetta di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, nel motivo indica nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49 nel testo vigente pro tempore la fattispecie illecita oggetto del provvedimento sanzionatorio emesso contestualmente all’avviso di accertamento in rettifica impugnato dalla Fondazione, con ciò venendo, da un lato, ad integrare tardivamente ed inammissibilmente il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, dall’altro a trascurare che, vertendosi nella specie nella ipotesi di motivazione “per relationem” ad un precedente atto asseritamente notificato al contribuente (come peraltro sostenuto dal stessa ricorrente che si richiama in proposito alla motivazione del Giudice di prime cure), la censura avrebbe dovuto investire la “ratio decidendi espressa dal Giudice di appello -il quale ha statuito che “dallo stesso avviso di accertamento non si rileva per quale motivo ed in virtù di quale norma la sanzione è stata irrogata”- mediante specifica indicazione del contenuto motivazionale dell’avviso impugnato, operata in relazione al contenuto del diverso atto cui era disposta la “relatio”.

Orbene, quanto al primo aspetto, il motivo si palesa inammissibile in quanto, in difetto di trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento irrogativo di sanzione, e degli atti difensivi di parte (specificamente dell’atto di costituzione e risposta in appello) relativi al giudizio di merito, rimane precluso a questa Corte (che non ha accesso diretto agli atti processuali di giudizio di merito, attesa la tipologia di vizio denunciato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) l’accertamento della corretta e tempestiva introduzione nel processo della questione concernente la individuazione della fattispecie di illecito -nel quale dovrebbe essere sussunta la condotta materiale del contribuente- e conseguentemente della norma sanzionatoria applicata. In mancanza di tale verifica la questione prospettata con il motivo in esame non può che ritenersi nuova e come tale sottratta al sindacato di legittimità, in conformità al principio consolidato di questa Corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 2.4.2004 n. 6542; 3^ sez. 20.10.2006 n. 22540; id. 21.2.2006 n. 3664; 3^ sez. 27.5.2010 n. 12992).

Quanto al secondo aspetto, il motivo è assolutamente privo del requisito di specificità -oltre che carente del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – in quanto si limita ad una apodittica affermazione della applicabilità di una norma di legge, senza riferimento alla questione in concreto risolta dalla sentenza di appello concernente la mancanza nell’avviso di accertamento di un contenuto motivazionale idoneo a consentire la individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della irrogazione della sanzione pecuniaria.

4.2 Il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 5), sia in quanto la ricorrente ha omesso di specificare in ricorso il carattere di decisività rivestito dalla contestata affermazione dei Giudici di appello, in relazione alla quale la motivazione della sentenza impugnata viene censurata; sia in considerazione della inconferenza della censura rispetto al contenuto decisionale della sentenza di appello.

Dalla lettura della sentenza della CTR (il passo motivazionale è il seguente: “la questione dell’applicabilità della norma agevolativa non era stata sottoposta dal contribuente all’esame della Commissione, in quanto devoluta ad altro giudice, peraltro, sembra risolta con esito favorevole al contribuente”) emerge, infatti, in tutta evidenza la superfluità della affermazione concernente la questione della spettanza della agevolazione. Convergono in tale senso, da un lato, la struttura sintattica di tipo ipotetico – dubitativo del discorso (“la questione……sembra risolta con esito favorevole”); dall’altro la collocazione della affermazione nel contesto della statuizione relativa alla violazione da parte del primo giudice dei limiti imposti dal thema controversum (“In questione dell’applicabilità della norma agevolativa non era stata sottoposta dal contribuente all’esame della Commissione”), sì che l’ipotesi dubitativa in ordine all'”eventum litis” si risolve in una mera preterizione (“…peraltro..”) priva di alcun contributo logico all’impianto motivazionale; ed ancora la manifesta inidoneità dell’affermazione in esame, come formulata, a sorreggere autonomamente la decisione della CTR (cfr. Corte cass. sez. lav.

9.7,2002 n. 9963 “Le affermazioni “ad abundantiam”, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l’argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata”; conf. SU 20.2.2007 n. 3840 in relazione a statuizione di merito – superflua – emessa in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello).

E’ appena il caso di aggiungere che l’eventuale errore in cui sarebbero asseritamente incorsi i Giudici di appello circa l'”eventum litis” del diverso giudizio avente ad oggetto il diritto alla agevolazione, non potrebbe comunque tradursi in un vizio di contraddittorietà logica della sentenza impugnata finendosi questa proprio sulla estraneità di quel giudizio alla materia del contendere fissata in primo grado.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto manca del “momento di sintesi” richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. seconda parte, non trovando riscontro in alcuno dei tre quesiti formulati in calce al ricorso. Ed infatti come ribadito in conformi pronunce di questa Corte “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (cfr. Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603; Corte cass. 3^ sez. 4.2.2008 n. 2652; SU 18.6.2008 n. 16528; Corte cass. sez lav. 25.2.2009 n. 4556) 4.4 Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il quarto motivo, relativo alla censura di errata valutazione da parte dei Giudici di appello del contenuto dell’avviso di accertamento.

La ricorrente, infatti, denuncia la statuizione della CTR concernente la carenza assoluta di motivazione dell’avviso, allegando in contrario le evidenze dei dati (relativi all’imponibile, all’aliquota, alle rettifiche degli importi, alla indicazione delle norme applicate, alle sanzioni pecuniarie) emergenti dalla lettura dello stesso documento. Una simile censura, in quanto attinente alla esatta individuazione del contenuto di una prova documentale, avrebbe richiesto alla ricorrente: 1) di assolvere all’onere di integrale trascrizione nel ricorso dell’intero contenuto del documento, solo in tal modo potendo ritenersi assolto il requisito di autosufficienza del ricorso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); 2) di produrre, in allegato al ricorso, il documento contestato (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Il motivo si palesa quindi inammissibile oltre che improcedibile.

4.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato oltre che inammissibile.

Premesso che il motivo non è assistito dal quesito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. e che appare incomprensibile il richiamo nella rubrica all’art. 360 c.p.c., n. 3), la laconica esposizione della ricorrente rende difficoltosa la esatta individuazione della censura che può solo ipotizzarsi rivolta a denunciare il vizio di omessa pronuncia sulla questione della nullità dell’avviso per mancanza di motivazione dedotta con il ricorso introduttivo. Orbene, premesso che il vizio denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4) -salvo che non venga censurata la omessa rilevazione da parte del Giudice di appello della violazione di omessa ovvero di ultra od extrapetizione nella quale sia incorso il Giudice di primo grado, ipotesi che non ricorre nel caso di specie- non può che riferirsi all’obbligo di pronuncia imposto al Giudice di secondo grado dal tema di indagine sottoposto al suo esame (“tantum devolutimi, quantum appellatimi”), dovendo quindi intendersi che la censura si rivolga alla omessa pronuncia sui motivi di appello del contribuente (in quanto meramente riproduttivi di quelli formulati nel ricorso in primo grado), il motivo di ricorso si palesa immediatamente infondato in quanto, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, la CTR ha espressamente pronunciato sulla questione indicata dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento in quanto privo di motivazione e privo della indicazione delle norme sanzionatorie applicate. Ma il motivo si presenta ancor prima inammissibile sia in quanto privo di quesito ex art. 366 bis c.p.c., sia in quanto fondato su atti (specificamente l’atto di appello del contribuente) non riprodotti nel ricorso.

5. Il ricorso, in conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente va condannata, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusone delle spese di lite in favore della parte innata che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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