Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11471 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3010-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, via PO n. 25-

B, presso lo studio dell’Avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., selettivamente domiciliata presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

SCARTABELLI CARLO per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso 7227-2008 proposto da:

M.L., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE SPA, come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Pistoia, M.L. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Accolta la domanda con riferimento al primo contratto, avente corso dal 22.12.98, proponevano appello principale Poste Italiane ed incidentale condizionato la M..

La Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 23.1.07 accoglieva l’impugnazione principale e rigettava la domanda della lavoratrice con riferimento al contratto sopra menzionato, accogliendo altresì l’impugnazione incidentale con dichiarazione della nullità del termine apposto ad un successivo contratto, stipulato il (OMISSIS).

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva la M. con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta ex adverso contrastato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti della M. per intervenuta transazione in sede sindacale. Essendo stata, ai sensi del citato art. 390 c.p.c., comma 3, la dichiarazione ritualmente notificata alla controparte, la quale ha accettato la rinunzia ed ha a sua volta rinunziato al ricorso incidentale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

L’adesione alla rinunzia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., esclude la condanna alle spese.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, nulla provvedendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA