Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11470 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12757-2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUIGI

ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SCARPETTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NADA LUCACCIONI;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LUIGI MARCHETTI;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LUIGI MARCHETTI;

– ricorrente incidentale –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 229/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.S. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 229/2015, pubblicata il 15 aprile 2015.

R.C. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in un motivo.

2. La Corte d’appello di Perugia, respingendo il gravame avanzato da B.S. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, il 27 maggio 2011, ha rigettato la domanda del B., di cui alla citazione del 26 novembre 2007, volta a dichiarare il suo acquisto per usucapione di una rata di corte urbana situata all’interno del Condominio (OMISSIS).

3. B.S. aveva dedotto di aver iniziato a possedere la porzione di corte, coltivata a giardino, a partire dal 15 luglio 1987, dopo aver stipulato nelle vesti di promissario acquirente un contratto preliminare con la promittente venditrice R.C.. Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio,

aveva sostenuto che, essendo pacifico che l’attore avesse acquistato la disponibilità del bene a seguito della scrittura privata preliminare del 3 luglio 1987, ove si prevedeva l’anticipato trasferimento del “possesso” al promissario acquirente, tale disponibilità doveva comunque essere qualificata come detenzione, fondandosi sull’esistenza di un comodato funzionalmente collegato al preliminare. Sarebbe stato perciò onere dell’attore dimostrare l’avvenuta interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione.

4. La Corte d’appello di Perugia ha osservato che il contratto del 3 luglio 1987, avendo peraltro ad oggetto un bene gravato da vincolo ex L. n. 1089 del 1939 e quindi soggetto al possibile esercizio della prelazione artistica, non fosse affatto diretto al trasferimento della proprietà e perciò aveva trasmesso a B.S. unicamente la detenzione del bene. I giudici di secondo grado hanno poi evidenziato come il mutamento dell’iniziale detenzione in possesso non era stato prospettato dall’attore con riferimento a “causa proveniente da un terzo”, mentre, quanto alla diversa modalità contemplata sempre dall’art. 1141 c.c., comma 2, per dimostrare l’opposizione fatta contro il possessore, non apparivano rilevanti le istanze istruttorie formulate dal B., giacchè volte a dimostrare o fatti giustificati dal titolo detentivo (quali il possesso delle chiavi, la manutenzione e l’utilizzo del bene, il riconoscimento del dominio da parte di terzi) o fatti comunque non contrari al possesso della R. (quali la mancata restituzione dell’immobile una volta scaduto il termine per la stipula del definitivo, la mancata risposta ad una lettera dell’amministratore condominiale del marzo 2005, le risultanze delle tabelle millesimali). L’interversione, a dire della Corte d’appello, poteva rinvenirsi solo in una lettera del 17 luglio 2007.

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.

6. Il motivo del ricorso principale di B.S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1351 c.c. in relazione all’art. 1140 c.c. La censura riconosce che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, a far tempo da Cass. Sez. U, 27/03/2008, n. 7930, ma si propone di offrire elementi per mutare tale orientamento. A dire del ricorrente principale, la conclusione secondo cui vada qualificata come detenzione qualificata (e non come possesso) la relazione con la cosa che si crea in capo al promissario acquirente nel preliminare con consegna anticipata, non può avere valenza assoluta ed indiscriminata, dovendosi sempre considerare il caso concreto e la reale volontà delle parti, e ciò vieppiù alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale della figura del contratto preliminare. Il preliminare ad effetti anticipati è da ritenere anticipi non gli effetti del definitivo, quanto le prestazioni tipiche della stessa vendita, ovvero il pagamento del prezzo e la consegna del bene, quest’ultima perciò produttiva dell’animus rem sibi habendi in favore del promissario acquirente. Secondo il ricorrente principale, la Corte d’appello di Perugia avrebbe errato nel dare applicazione aprioristica mente all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, senza evincere la concreta volontà delle parti nel caso di specie risultante dall’inciso riportato nel preliminare, secondo cui “il possesso sarà trasferito a tutti gli effetti di legge in data 15 luglio 1987”, rendendosi con ciò irrilevante la mancata prova dell’interversione.

6.1. Va disattesa al riguardo l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, sollevata dalla controricorrente, atteso che l’esame del motivo del ricorso di B.S. offre elementi che non rendono comunque superflua la nuova decisione sulla quaestio iuris, sia pure soltanto al fine di confermare il richiamato orientamento della giurisprudenza.

6.2. Il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 27/03/2008, n. 7930, assume che nel preliminare di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di una sopravvenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141 c.c.

Nello stesso senso si sono poi pronunciate, fra le altre, Cass. Sez. 2, 16/03/2016, n. 5211; Cass. Sez. 2, 25/01/2010, n. 1296; Cass. Sez. 2, 26/04/2010, n. 9896.

Il ricorrente principale assume, tuttavia, che il contratto preliminare del 3 luglio 1987 conteneva una pattuizione secondo cui “il possesso sarà trasferito a tutti gli effetti di legge in data 15 luglio 1987”, sicchè avrebbe errato la Corte d’appello di Perugia per non aver considerato il caso concreto e la reale volontà delle parti, piuttosto rivolta a costituire l’animus rem sibi habendi in favore del promissario acquirente.

In tal modo, la censura, peraltro indicando specificamente il testo della sola clausola già ricordata del preliminare del 3 luglio 1987 (e ciò agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sub specie del vizio di violazione di norme di diritto in tema di forma del contratto preliminare e di possesso, contrappone in sede di legittimità una diversa interpretazione del medesimo contratto sotto il suo profilo causale alla interpretazione invece prescelta nella sentenza impugnata.

Vertendosi, tuttavia, in tema di interpretazione di un contratto ad effetti obbligatori e di contestuale accertamento delle conseguenze discendenti dalla traditio del bene, per inferirne se essa abbia configurato la trasmissione del possesso o soltanto l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, va dapprima affermato che il sindacato di legittimità non può mai investire il risultato interpretativo in sè, approdo che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dai giudici di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

D’altro canto, è stato lo stesso B.S. ad aver esposto che il suo potere di fatto sulla rata di corte compresa nel Condominio (OMISSIS) avesse avuto inizio il 15 luglio 1987 non per effetto di un atto originario di materiale di adprehensio o comunque di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà, quanto per derivazione in esecuzione della convenzione stipulata il 3 luglio 1987, il che rende altresì superfluo il ricorso alla presunzione di cui all’art. 1141 c.c.

Le censure poste dal ricorrente riecheggiano, in realtà, le teoriche dottrinali che invogliano a guardare al contratto preliminare non più quale mero pactum de contrahendo, ove sia connotato altresì dall’obbligo di dare esecuzione al vincolo per realizzare le prestazioni finali. Ciò indurrebbe a superare l’obiezione, diffusa in giurisprudenza, ad avviso della quale in capo al promissario acquirente l’animus possidendi resterebbe pur sempre “escluso dalla consapevolezza che l’effetto traslativo non si è ancora prodotto”, sicchè la disponibilità materiale della cosa avrebbe sempre natura di detenzione. Questa teorica, sulla base di indizi di fonte normativa ed anche giurisprudenziale, guarda al preliminare come negozio attributivo ormai di uno ius ad rem e non di un semplice diritto di credito, di tal che la posizione del promissario acquirente si connoterebbe in termini di possesso, non già alienato separatamente dal diritto cui fa riferimento (non potendo aversi trasmissione di un’attività), quanto materialmente consegnato nell’ambito della operazione economica finalizzata alla vendita della proprietà. Ciò in contrasto con il più sicuro criterio di qualificazione secondo cui, quale che sia la giustificazione causale della anticipazione della consegna del bene e del pagamento del prezzo, esula inevitabilmente dal preliminare, per confluire sempre nel definitivo, il riscontro della immediata produzione dell’effetto traslativo reale.

Non occorre pertanto, al fine di scrutinare la fondatezza del ricorso di B.S. (e per quanto sia consentita nel giudizio di legittimità la rinnovazione della interpretazione e della qualificazione della concreta fattispecie), affrontare la complessa questione della configurazione del possesso in termini di necessaria combinazione fra un elemento soggettivo ed elemento oggettivo, oppure di situazione soltanto oggettiva, per confermare comunque la tradizionale conclusione che il possesso non è un diritto, in ordine al quale basti una manifestazione di volontà negoziale, quale nella specie si vorrebbe quella contenuta nel contratto preliminare del 3 luglio 1987, per modificarne la titolarità. Qualsiasi diversa interpretazione del preliminare per cui è causa, dunque, non servirebbe a dimostrare che B.S. avesse acquistato il possesso dal 15 luglio 1987, atteso che tale dato costituisce comunque una situazione di fatto da accertare in quanto tale nel giudizio di merito, salvo il controllo in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto infine alla doglianza sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie, da un canto il ricorrente principale non ha indicato specificamente nel motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare; d’altro canto, le circostanze relative alle deduzioni istruttorie ritenute irrilevanti nella sentenza impugnata attengono tutte ad asseriti atti materiali di opposizione asseritamente diretti alla successiva trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, e non a dimostrare la consistenza dell’originario potere di fatto sulla cosa costituito sin dall’inizio del ventennio.

7. L’unico motivo del ricorso incidentale di R.C. lamenta la violazione di legge per falsa e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’integrale compensazione delle spese di causa di secondo grado. Il ricorrente incidentale, pur ritenendo corretta la compensazione delle spese di causa disposta dal giudice in primo grado, posto che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7930/2008 intervenne nelle more di quel grado del giudizio, non condivide, invece, l’analoga statuizione della Corte d’appello di Perugia per le spese di secondo grado.

7.1. Il ricorso incidentale è inammissibile. La Corte d’appello di Perugia ha compensato le spese del giudizio di secondo grado sia per l’obiettiva incertezza delle questioni di diritto e di fatto, già ravvisata motivando il rigetto dell’appello incidentale avanzato da R.C. proprio contro la compensazione disposta in primo grado, sia “per la soccombenza anche della convenuta rispetto al suo appello incidentale”.

In tal senso, la decisione resa dalla Corte di Perugia fondava la compensazione delle spese non soltanto sui giusti motivi legati alla controvertibilità delle questioni di diritto e di fatto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, modificata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ma anche sulla sussistenza della soccombenza reciproca per il rigetto di entrambi gli appelli. La ratio della reciproca soccombenza, che da sola può giustificare la compensazione disposta dalla Corte d’appello, non viene impugnata dalla ricorrente incidentale; la valutazione delle circostanze e della misura della reciproca soccombenza rientra, peraltro, nel potere discrezionale del giudice di merito e resta perciò sottratta al sindacato di legittimità.

8. Il ricorso principale va perciò rigettato e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensandosi le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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