Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11470 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 15/06/2020), n.11470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25629/2015 proposto da:

M.L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BENEDETTI,

MARIO BENEDETTI;

– ricorrente –

contro

GIVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DAMINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda trae origine dalla domanda proposta da M.L.N. nei confronti della Givi s.r.l., con cui chiedeva la risoluzione di due contratti preliminari, conclusi in data 15 aprile 2005 e 31 agosto 2005, per grave inadempimento della promittente venditrice, deducendo che sugli immobili oggetto dei preliminari erano presenti trascrizioni pregiudizievoli.

1.1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 23.6.2015, riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo, rigettava la domanda.

1.2. La corte territoriale accertava che le parti avevano concluso, in data 15.4.2005, un preliminare di vendita avente ad oggetto i fabbricati B e C, cui era stata allegata una postilla, coeva al contratto, che faceva un chiaro riferimento all’esistenza di una causa pendente tra la società promittente venditrice e terzi, in relazione agli edifici B e C. Anche il notaio, incaricato di rogare l’atto, aveva riferito dell’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di un atto di citazione nei confronti della società venditrice, ma non aveva confermato di aver incontrato la M. e di aver riferito detta circostanza. Infine – osservava la corte di merito – le iscrizioni e trascrizioni riguardavano unicamente gli edifici B e C, oggetto del primo preliminare, e non anche gli edifici A e D, per i quali andava ravvisato l’inadempimento della M..

2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso M.L.N. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la Givi s.r.l..

2.3. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la corte di merito avrebbe omesso di considerare che la promittente venditrice si era impegnata a cedere le unità immobiliari libere da trascrizioni pregiudizievoli; inoltre, osservava la ricorrente che il contratto definitivo non poteva essere concluso, in quanto il Tribunale di Bergamo aveva condannato la Givi s.r.l. alla demolizione delle quattro unità immobiliari, sicchè sarebbe venuto meno l’oggetto del preliminare di vendita.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,1453,1460,2721 e 132 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 31, per avere la corte territoriale ammesso la prova testimoniale in ordine alla presenza della postilla, coeva al contratto del

t.ò,-

25.5.2006, che faceva riferimento all’esistenza di una causa pendente la

società promittente venditrice e terzi, in relazione agli edifici B e C, nonostante si trattasse di contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

3.1. Il vizio motivazionale, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consiste nell’omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, decisivo per il giudizio e non investe invece le argomentazioni difensive, che attengono al percorso motivazionale sviluppato dal giudice nella motivazione.

3.2. Nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto storico ma la circostanza che la corte territoriale non abbia valutato che il promittente venditore si fosse impegnato a trasferire gli appartamenti privi di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

3.3. Il giudice d’appello ha motivato sulla circostanza che vi fossero trascrizioni pregiudizievoli ma ha ritenuto che di esse fosse a conoscenza la M., per avere sottoscritto la postilla, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare e ad esso allegata, in cui si dava atto della pendenza di una lite innanzi al Tribunale di Bergamo promossa da terzi nei confronti della promittente venditrice.

3.4. La circostanza che la postilla fosse coeva al contratto preliminare rendeva ammissibile, ai sensi dell’art. 2722 c.c., la prova testimoniale concernente la circostanza che la M. non si fosse presentata innanzi al notaio per la sottoscrizione del contratto definitivo, che era rilevante ai fini della valutazione dell’inadempimento.

3.5. L’esistenza di una causa promossa nei confronti della GIVI s.r.l. in relazione ai soli edifici B e C, non era, infatti, incompatibile con l’impegno di trasferire i beni liberi da vincoli al momento della conclusione del definitivo, sicchè, anche sotto quest’ulteriore aspetto, la sentenza è immune da censura. 3.6. Non sussiste, altresì la violazione dell’art. 1350 c.c., in quanto il riferimento alla presenza di trascrizioni pregiudizievoli, quanto agli edifici B e C, risultava da atto scritto, ovvero dalla postilla, mentre gli edifici A e D erano liberi da vincoli, sicchè il rifiuto della M. a sottoscrivere il definitivo costituiva inadempimento contrattuale (pag. 7 della sentenza impugnata).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 137, comma 1-bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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