Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11470 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23268/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARILA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE
DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO,
21 SC. C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA MARCUCCIO e MARCELLO
MARCUCCIO;
– controricorrente –
nonchè da:
EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA E.TR. S.P.A.), P.I. ((OMISSIS))
a recupero per spese non pagate, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
D.M.;
– intimata –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I. S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE MATANO;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 807/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 25/3/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritti i crediti di cui ai ruoli esattoriali ed alle intimazioni di pagamento notificate a D.M. da Equitalia Sud S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.), aventi ad oggetto oneri contributivi. Ad avviso della Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;
– per la cassazione di tale decisione ricorrono l’I.N.P.S. (in via principale) e Equitalia Sud S.p.A. (in via incidentale) affidando le rispettive impugnazioni ad un motivo;
– resiste con controricorso D.M.;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con l’unico motivo è denunciata tanto dal ricorrente principale quanto dal ricorrente incidentale la violazione dell’art. 2953 c.c., anche in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio indicati;
– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;
– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;
– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;
– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa ed entrambi i ricorsi vanno rigettati;
– il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017