Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1147 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1147 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 1234-2013 proposto da:
MACCHINE INDUSTRIALI MAIA SPA IN LIQUIDAZIONE E
IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore
volontario, MIND IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35,
presso lo studio dell’avvocato VASSALLI FRANCESCO, che le
rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
MAIA DUE SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO
PREVENTIVO;

– intimata avverso l’ordinanza n. 60640/2012 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 10/12/2012;

9521.

rb

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è solo presente l’Avvocato Alberto Gommellini (delega avvocato
Francesco Vassalli) difensore delle ricorrenti;

PREMESSO IN FATTO
Le società Mind Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Macchine Industriali
MAIA SPA in liquidazione e in concordato preventivo propongono istanza di
regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 6 dicembre 2012, con
la quale il Tribunale di Roma (nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo
instaurata dalla MAIA DUE SPA in liquidazione e in concordato preventivo
nei confronti delle società odierne ricorrenti, che le avevano intimato il
pagamento della somma di 400.000,00, oltre IVA, in favore di Mind
Immobiliare srl in liquidazione, quale residuo credito del maggior importo di E
891.648,59, oltre IVA, dovuto in virtù del contratto di transazione concluso tra
le parti in data 29 luglio 2011) ha ritenuto d’ufficio la propria incompetenza
territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha compensato tra le
parti le spese di lite.
La società intimata non si è difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.-Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione delle norme in
materia di competenza territoriale, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto
che la fonte del credito rivendicato dalle odierne ricorrenti fosse costituita da
contratti di locazione aventi ad oggetto tre immobili siti in località diverse da
Roma e per avere perciò dichiarato la propria incompetenza territoriale,
seguendo il criterio di competenza territoriale funzionale ed inderogabile,
previsto dagli artt. 28 e 661 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 447 bis, 428 e
420 cod. proc. civ..
Deducono le ricorrenti che, per come si evincerebbe sia dal ricorso per decreto
ingiuntivo (interamente riprodotto in ricorso), sia dagli atti del giudizio di
opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., la fonte del credito di € 400.000,00
rivendicato dalla Mind Immobiliare srl sarebbe invece il contratto di
transazione stipulato tra quest’ultima società e MAIA DUE, con la quale erano
stati composti i rapporti tra le parti oggetto di lite, inerenti pregessi rapporti di
locazione di immobili urbani.
Poiché il contratto di transazione era stato stipulato in Roma in data 29 luglio
2011 e poiché nella stessa circoscrizione di Roma hanno sede le parti contraenti
e presenti in giudizio, la competenza territoriale non potrebbe essere, a parere

Ric. 2013 n. 01234 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

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Ric. 2013 n. 01234 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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delle ricorrenti, che del Tribunale di Roma sia quale foro generale ex art. 19
cod. proc. civ. sia quale forum contractus ex art. 20 cod. proc. civ.
Le ricorrenti sostengono l’erroneità della decisione impugnata anche quanto
alla qualificazione della transazione come non novativa, sia perché il giudice si
sarebbe limitato a siffatta asserzione, senza supportarla con plausibili
argomenti motivazionali, sia perché, comunque, si sarebbe trattato di una
transazione novativa, per le ragioni esposte alle pagine 9 e seguenti del ricorso.
In ogni caso, la transazione sarebbe stata intesa dalle parti come novativa e
comunque nessuna delle due ha svolto domanda di risoluzione della
transazione, per la quale soltanto rileverebbe o meno il carattere novativo
dell’accordo transattivo.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta dagli atti che il credito per il pagamento del quale è stato emesso il
decreto ingiuntivo rinviene la sua fonte nel contratto di transazione stipulato tra
le parti il 29 luglio 2011.
Parimenti risulta dagli atti che, a fronte dell’azione monitoria posta in essere
dalle società odierne ricorrenti per ottenere l’adempimento della transazione, la
società odierna resistente, agendo in opposizione a decreto ingiuntivo, ha
prospettato motivi di opposizione concernenti: l’individuazione del soggetto
tenuto al detto adempimento (contestando perciò il proprio difetto di
legittimazione passiva riguardo alla pretesa creditoria azionata in forza della
transazione); l’eccezione di compensazione parziale con altro credito, sia pure
di minor importo, vantato dall’opponente nei confronti delle opposte;
l’inesigibilità del credito di Mind; comunque, la riferibilità del debito, nascente
dalla transazione, alla Compagnia Generale Trattori S.p.A., che ha chiesto di
chiamare in causa.
Ne segue che il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria ma
anche delle eccezioni della debitrice opponente è il contratto di transazione, del
cui adempimento si discute.
Non rileva, a parere del Collegio, accertare se si sia trattato o meno di
transazione a carattere novativo, poiché, avuto riguardo alle domande ed alle
eccezioni delle parti, i rapporti di locazione pregressi rimangono comunque
estranei all’oggetto dell’accertamento giudiziale (cfr., per l’ipotesi opposta alla
presente, Cass. n. 17106/03 e Cass. n. 15110/07), inerendo questo
esclusivamente alla portata ed agli effetti del contratto di transazione (cfr. Cass.
n. 22306/11).
Trovano pertanto applicazione i criteri di cui agli arti. 19 e 20 cod. proc. civ., in
ragione dei quali la competenza per territorio spetta al Tribunale di Roma, cui
la causa va rimessa.
Atteso il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale e considerato che la
società intimata non ha resistito al ricorso per regolamento di competenza, si
ritiene di giustizia compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di
Roma, dinnanzi al quale rimette le parti. Compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Il Presi ente
Roma, 4 dicembre 2013

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