Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1147 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1147 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 28084-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

HEWLETT

PACKARD

ITALIANA

SRL,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso
lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCESCO FLORENZANO, BARBARA FAINI, GIANFRANCO DI
GARBO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG.

dgrk

iArtPARAtal
M4-1-4NO, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RITENUTO CHE:

due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia, in
epigrafe indicata, che ha confermato la prima decisione di
annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti della
società Hewlett Packard Italiana SRL, recante l’iscrizione a ruolo di
€.4.299.055,31= per liquidazione automatizzata del Modello Unico
SC, ai sensi dell’art.36 bis del d.P.R. n.600/1973, relativamente al
periodo di imposta 1.11.2005/321.10.2006.
Resiste la contribuente con controricorso, corredato da memoria
ex art.378 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del
ricorso che ripercorre, sia pure in modo sintetico, le diverse fasi del
giudizio di merito e le questioni ivi affrontate.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto dell’art.13 del d.lgs. n.471/1997 e dell’art.17,
comma 2, del d.P.R. n. 435/2001 art.360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ. da parte della CTR, la quale non avrebbe rilevato che il
versamento del primo acconto IRAP nei trenta giorni successivi alla
scadenza di legge con maggiorazione dello 0,40% ex art.17, comma
2, del d.lgs. n.435/2001 era da considerare tardivo e non già
tempestivo, in quanto di importo insufficiente, con conseguente
i
R.G.N. 28084/2012
Cons. est. Laura Tricorni

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su

applicabilità della sanzione del 30% prevista dall’art.13 del d.lgs.
n.471/1997 per ciascun importo non versato nei termini di legge.
Sostiene la Agenzia che la società avrebbe dovuto versare
l’importo di €.4.718.013 entro il 20.04.2006, con la possibilità di
effettuare un versamento tardivo integrale entro il trentesimo giorno,
con maggiorazione dello 0,40% in termini di interessi compensativi

esenzione – della sanzione per ravvedimento operoso ai sensi
dell’art.13 cit. e dell’art.13 del d.lgs. n.42/1997.
Afferma quindi che la società aveva effettuato un versamento non
solo tardivo (in data 19.05.2006), ma anche di importo inferiore al
dovuto, ammontante alla minor somma di €.4.350.100,53, compresa
ìla maggiorazione dello 0,40%, e che, pertanto, la sanzione ex art.13
cit. era dovuta senza alcuna riduzione, poiché il tardivo versamento
era parziale e non integrale.
2.2. Il primo motivo va respinto perché inammissibile.
2.3. Osserva la Corte che la doglianza presuppone un fatto, e cioè
il versamento di un importo inferiore a quello dovuto (oltre che
tardivo), sul quale non si riscontra alcun accertamento in fatto della
CTR.
Invero la CTR, dopo aver dato atto che la questione concernente
la maggiore entità dell’IRAP pretesa dall’Ufficio era oggetto di
separato giudizio, ha statuito circa la infondatezza dell’iscrizione a
ruolo della sanzione del 30%, pari ad €.1.305.030,16 e commisurata
all’ importo di €.4.350.100,53, prendendo in esame – per escluderne
la rilevanza – la questione della tardività del versamento, ma non ha
considerato la questione della carenza del versamento, e cioè del
quantum dell’imposta, ritenuta estranea al

thema decidendum in

ragione della pendenza del separato giudizio.
Ne consegue che la doglianza non appare calibrata sulla
statuizione impugnata.
2
R.G.N. 28084/2012
Cons. est. Laura Tricorni

(art.17 cit.) e con la possibilità di fruire dello sconto – non già di una

3.1. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.112 cod.
proc. civ. in quanto la CTR, nel confermare la prima decisione, non
avrebbe rilevato, nonostante su ciò fossero stati proposti specifici
motivi di appello, che una parte degli importi iscritti a ruolo (quelli
relativi alle sanzioni/interessi per omesso versamento del primo
acconto IRAP e quelli relativi alle sanzioni/interessi per tardivo

contestazione alcuna sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado proposto dalla società.
3.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.
3.3. La sentenza della CTR non ha infatti preso in considerazione
tali puntuali doglianze della appellante Agenzia, e la tesi della
controricorrente, secondo la quale la denuncia proposta dalla società
nei gradi di merito circa la illegittimità in toto della cartella sotto il
profilo della mancanza di motivazione sarebbe da intendersi come
omnicomprensiva (e su ciò insiste nel controricorso, fol. 22, e nella
memoria) appare priva di decisività: invero, la denuncia di
illegittimità della cartella per carenze motivazionali risulta – sia pure
implicitamente – integralmente respinta dalla CTR, che ha proceduto
ad esaminare la cartella nel merito su alcuni punti in contestazione,
accogliendo le prospettazioni della società, ma ha tralasciato le
questioni sollevate in appello dall’Agenzia sulle quali si riscontra,
pertanto, una omessa pronuncia.
4. In conclusione, il ricorso va accolto sul secondo motivo,
inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e la
controversia, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla
CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

– Accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR della
3
R.G.N. 28084/2012
Cons. est. Laura Tricorni

versamento di ritenute alla fonte) non sarebbe stata oggetto di

Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione
sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017.

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