Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1147 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017), n. 1147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24426-2015 proposto da:
UNIONE MONTANA DELL’ESINO FRASASSI, già COMUNITA’ MONTANA
DELL’ESINO-FRASASSI, CF. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del
Presidente legale rappresentante in carica, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio
dell’avvocato ELIO VITALE rappresentata e difesa unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati GIOVANNI RANCI ed ALESSANDRA RANCI
giusta Delib. Giunta 30 aprile 2015, n. 58 e Det.
Dirigente-Segretario Generale 1 giugno 2015, n. 116, prodotte in
atti;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI ANCONA, in persona della Presidente, S.L. e
del Dirigente ad interim del Settore 1 – Area Flora e Fauna,
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO
PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIA DOMIZIO giusta procura
speciale prodotta in atti;
– resistente –
contro
P.M., REGIONE MARCHE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 592/2015 del TRIBUNALE, di ANCONA, emessa il
09/04/2015 e depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato Giovanni Ranci, per la ricorrente, che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Claudia Domizio, per la controricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione seguente:
“Unione Montana dell’Esino-Frasassi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 10 aprile 2015 che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del giudice di pace di Fabriano dell’8 settembre 2011, che l’aveva condannata a risarcire i danni causati alla vettura di P.M. dalla collisione con un cinghiale nella zona del Parco della Gola e di Frasassi. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5. Il ricorso presenta tre motivi, il primo denunciante “violazione e falsa petizione di norme e principi su parchi e rispettive funzioni; travisamento totale della fattispecie e della giurisprudenza” il secondo “violazione di norme di diritto, in particolare artt. 2043 e 2052 c.c. e di principi consolidati dalla giurisprudenza; giudizio distorto, motivazione semplicemente apparente”, e il terzo “violazione di legge e giudizio omesso, lacunoso, distorto circa il coinvolgimento della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Comune di Fabriano secondo le rispettive competenze”. I tre motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto la loro sostanza è il contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte sulla responsabilità dell’ente gestore del territorio, anche per delega dalla Regione – purchè non si tratti di un nudus minister -, in ordine ai danni cagionati dalla fauna selvatica (da ultimo Cass. 80/2010, Cass. 21395/2014 e Cass. 12727/2016); e sull’esistenza di effettivi poteri di gestione del territorio in capo alla attuale ricorrente la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato. Si propone pertanto il rigetto per manifesta infondatezza.”;
ritenuto che detta relazione sia condivisibile e che la memoria successivamente depositata dalla ricorrente non abbia apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente Provincia di Ancona le spese processuali, liquidate come da dispositivo;
ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 1300, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017